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- LEGGE n.157 del 11-02-92 (1).
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- Aggiornamento
alla GU 06/09/98 62. CACCIA
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- Norme per la protezione
della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio (1/circ).
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- (1) Pubblicata
nella Gazz. Uff. 25 febbraio 1992">
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- LEGGE n.157 del 11-02-92 (1).
-
- Aggiornamento
alla GU 06/09/98 62. CACCIA
-
- Norme per la protezione
della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio (1/circ).
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-
- (1) Pubblicata
nella Gazz. Uff. 25 febbraio 1992, n.46, S.O.
- (1/circ) Vedi
Circ. 6 maggio 1997, n.559/C-50.065-E-97, emanata da: Ministero
dell'Interno.
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- 01 Fauna selvatica.
- 02 Oggetto della tutela.
- 03 Divieto di uccellagione.
- 04 Cattura
temporanea e inanellamento.
- 05 Esercizio
venatorio da appostamento fisso e richiami vivi.
- 06 Tassidermia.
- 07 Istituto
nazionale per la fauna selvatica.
- 08 Comitato
tecnico faunistico-venatorio nazionale.
- 09 Funzioni amministrative.
- 10 Piani faunistico-venatori.
- 11 Zona faunistica
delle Alpi.
- 12 Esercizio
dell'attività venatoria.
- 13 Mezzi
per l'esercizio dell'attività venatoria.
- 14 Gestione
programmata della caccia.
- 15 Utilizzazione
dei fondi ai fini della gestione programmata della caccia.
- 16 Aziende
faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie.
- 17 Allevamenti.
- 18 Specie
cacciabili e periodi di attività venatoria.
- 19 Controllo
della fauna selvatica.
- 20 Introduzione
di fauna selvatica dall'estero.
- 21 Divieti.
- 22 Licenza
di porto di fucile per uso di caccia e abilitazione all'esercizio
Venatorio.
- 23 Tasse di
concessione regionale.
- 24 Fondo
presso il Ministero del tesoro.
- 25 Fondo di garanzia per
le vittime della caccia.
- 26 Risarcimento
dei danni prodotti dalla fauna selvatica e dall'attività
venatoria.
- 27 Vigilanza venatoria.
- 28 Poteri
e compiti degli addetti alla vigilanza venatoria.
- 29 Agenti
dipendenti degli enti locali.
- 30 Sanzioni penali.
- 31 Sanzioni amministrative.
- 32 Sospensione,
revoca e divieto di rilascio della licenza di porto di fucile
per uso di caccia. Chiusura o sospensione dell'esercizio.
- 33 Rapporti
sull'attività di vigilanza.
- 34 Associazioni venatorie.
- 35 Relazione
sullo stato di attuazione della legge.
- 36 Disposizioni transitorie.
- 37 Disposizioni finali
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- 1. Fauna selvatica.
- 1. La fauna selvatica è patrimonio
indisponibile dello Stato ed è tutelata nell'interesse
della comunità nazionale ed internazionale.
- 2. L'esercizio dell'attività
venatoria è consentito purch è non contrasti con
l'esigenza di conservazione della fauna selvatica e non arrechi
danno effettivo alle produzioni agricole.
- 3. Le regioni a statuto ordinario provvedono
ad emanare norme relative alla gestione ed alla tutela di tutte
le specie della fauna selvatica in conformità alla presente
legge, alle convenzioni internazionali ed alle direttive comunitarie.
Le regioni a statuto speciale e le province autonome provvedono
in base alle competenze esclusive nei limiti stabiliti dai rispettivi
statuti. Le province attuano la disciplina regionale ai sensi
dell'articolo 14, comma 1, lettera f), della legge 8 giugno 1990,
n.142 (2).
- 4. Le direttive 79/409/CEE del Consiglio
del 2 aprile 1979, 85/411/CEE della Commissione del 25 luglio
1985 e 91/244/CEE della Commissione del 6 marzo 1991, con i relativi
allegati, concernenti la conservazione degli uccelli selvatici,
sono integralmente recepite ed attuate nei modi e nei termini
previsti dalla presente legge la quale costituisce inoltre attuazione
della Convenzione di Parigi del 18 ottobre 1950, resa esecutiva
con legge 24 novembre 1978, n.812 (3), e della Convenzione di
Berna del 19 settembre 1979, resa esecutiva con legge 5 agosto
1981, n.503 (4).
- 5. Le regioni e le province autonome
in attuazione delle citate direttive 79/409/CEE, 85/411/CEE e
91/244/CEE provvedono ad istituire lungo le rotte di migrazione
dell'avifauna, segnalate dall'Istituto nazionale per la fauna
selvatica di cui all'articolo 7 entro quattro mesi dalla data
di entrata in vigore della presente legge, zone di protezione
finalizzate al mantenimento ed alla sistemazione, conforme alle
esigenze ecologiche, degli habitat interni a tali zone e ad esse
limitrofi, provvedono al ripristino dei biotopi distrutti e alla
creazione dei biotopi. Tali attività concernono particolarmente
e prioritariamente le specie di cui all'elenco allegato alla
citata direttiva 79/409/CEE, come sostituito dalle citate direttive
85/411/CEE e 91/244/CEE. In caso di inerzia delle regioni e delle
province autonome per un anno dopo la segnalazione da parte dell'Istituto
nazionale per la fauna selvatica, provvedono con controllo sostitutivo,
d'intesa, il Ministro dell'agricoltura e delle foreste e il Ministro
dell'ambiente.
- 6. Le regioni e le province autonome
trasmettono annualmente al Ministro dell'agricoltura e delle
foreste e al Ministro dell'ambiente una relazione sulle misure
adottate ai sensi del comma 5 e sui loro effetti rilevabili.
- 7. Ai sensi dell'articolo 2 della legge
9 marzo 1989, n.86 (5), il Ministro per il coordinamento delle
politiche comunitarie, di concerto con il Ministro dell'agricoltura
e delle foreste e con il Ministro dell'ambiente, verifica, con
la collaborazione delle regioni e delle province autonome e sentiti
il Comitato tecnico faunistico-venatorio nazionale di cui all'articolo
8 e l'Istituto nazionale per la fauna selvatica, lo stato di
conformità della presente legge e delle leggi regionali
e provinciali in materia agli atti emanati dalle istituzioni
delle Comunità europee volti alla conservazione della
fauna selvatica.
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- (2) Riportata alla voce Comuni e
province.
- (3) Riportata alla voce Zootecnia.
- (4) Riportata alla voce Ministero
per i beni culturali e ambientali.
- (5) Riportata alla voce Comunità
europee.
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- 2. Oggetto della tutela.
- 1. Fanno parte della fauna selvatica
oggetto della tutela della presente legge le specie di mammiferi
e di uccelli dei quali esistono popolazioni viventi stabilmente
o temporaneamente in stato di naturale libertà nel territorio
nazionale. Sono particolarmente protette, anche sotto il profilo
sanzionatorio, le seguenti specie:
- a) mammiferi: lupo (Canis lupus), sciacallo
dorato (Canis aureus), orso (Ursus arctos), martora (Martes martes),
puzzola (Mustela putorius), lontra (Lutra lutra), gatto selvatico
(Felis sylvestris), lince (Lyn lyn), foca monaca (Monachus monachus),
tutte le specie di cetacei (Cetacea), cervo sardo (Cervus elaphus
corsicanus), camoscio d'Abruzzo (Rupicapra pyrenaica);
- b) uccelli: marangone minore (Phalacrocorax
pigmeus), marangone dal ciuffo (Phalacrocorax aristotelis), tutte
le specie di pellicani (Pelecanidae), tarabuso (Botaurus stellaris),
tutte le specie di cicogne (Ciconiidae), spatola (Platalea leucorodia),
mignattaio (Plegadis falcinellus), fenicottero (Phoenicopterus
ruber), cigno reale (Cygnus olor), cigno selvatico (Cygnus cygnus),
volpoca (Tadorna tadorna), fistione turco (Netta rufina), gobbo
rugginoso (Oxyura leucocephala), tutte le specie di rapaci diurni
(Accipitriformes e falconiformes), pollo sultano (Porphyrio porphyrio),
otarda (Otis tarda), gallina prataiola (Tetrax tetrax), gru (Grus
grus), piviere tortolino (Eudromias morinellus), avocetta (Recurvirostra
avosetta), cavaliere d'Italia, (Himantopus himantopus), occhione
(Burhinus oedicnemus), pernice di mare (Glareola pratincola),
gabbiano corso (Larus audouinii), gabbiano corallino (Larus melanocephalus),
gabbiano roseo (Larus genei), sterna zampenere (Gelochelidon
nilotica), sterna maggiore (Sterna caspia), tutte le specie di
rapaci notturni (Strigiformes), ghiandaia marina (Coracias garrulus),
tutte le specie di picchi (Picidae), gracchio corallino (Pyrrhocorax
pyrrhocorax);
- c) tutte le altre specie che direttive
comunitarie o convenzioni internazionali o apposito decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri indicano come minacciate
di estinzione.
- 2. Le norme della presente legge non
si applicano alle talpe, ai ratti, ai topi propriamente detti,
alle arvicole.
- 3. Il controllo del livello di popolazione
degli uccelli negli aeroporti, ai fini della sicurezza aerea,
è affidato al Ministro dei trasporti.
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- 3. Divieto di uccellagione.
- 1. è vietata in tutto il territorio
nazionale ogni forma di uccellagione e di cattura di uccelli
e di mammiferi selvatici, nonché il prelievo di uova,
nidi e piccoli nati.
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- 4. Cattura temporanea e inanellamento.
- 1. Le regioni, su parere dell'Istituto
nazionale per la fauna selvatica, possono autorizzare
- esclusivamente gli istituti scientifici
delle università e del Consiglio nazionale delle ricerche
e i musei di storia naturale ad effettuare, a scopo di studio
e ricerca scientifica, la cattura e l'utilizzazione di mammiferi
ed uccelli, nonché il prelievo di uova, nidi e piccoli
nati.
- 2. L'attività di cattura temporanea
per l'inanellamento degli uccelli a scopo scientifico è
organizzata e coordinata sull'intero territorio nazionale dall'Istituto
nazionale per la fauna selvatica; tale attività funge
da schema nazionale di inanellamento in seno all'Unione europea
per l'inanellamento (EURING).
- L'attività di inanellamento
pur essere svolta esclusivamente da titolari di specifica autorizzazione,
rilasciata dalle regioni su parere dell'Istituto nazionale per
la fauna selvatica; l'espressione di tale parere è subordinata
alla partecipazione a specifici corsi di istruzione, organizzati
dallo stesso Istituto, ed al superamento del relativo esame finale.
- 3. L'attività di cattura per
l'inanellamento e per la cessione a fini di richiamo pur essere
svolta esclusivamente da impianti della cui autorizzazione siano
titolari le province e che siano gestiti da personale qualificato
e valutato idoneo dall'Istituto nazionale per la fauna selvatica.
L'autorizzazione alla gestione di tali impianti è concessa
dalle regioni su parere dell'Istituto nazionale per la fauna
selvatica, il quale svolge altresì compiti di controllo
e di certificazione dell'attività svolta dagli impianti
stessi e ne determina il periodo di attività.
- 4. La cattura per la cessione a fini
di richiamo è consentita solo per esemplari appartenenti
alle seguenti specie: allodola; cesena; tordo sassello; tordo
bottaccio; storno; merlo; passero; passera mattugia; pavoncella
e colombaccio. Gli esemplari appartenenti ad altre specie eventualmente
catturati
- devono essere inanellati ed immediatamente
liberati.
- 5. è fatto obbligo a chiunque
abbatte, cattura o rinviene uccelli inanellati di darne notizia
all'Istituto nazionale per la fauna selvatica o al comune nel
cui territorio è avvenuto il fatto, il quale provvede
ad informare il predetto Istituto.
- 6. Le regioni emanano norme in ordine
al soccorso, alla detenzione temporanea e alla successiva liberazione
di fauna selvatica in difficoltà.
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- 5. Esercizio venatorio da appostamento fisso e
richiami vivi.
- 1. Le regioni, su parere dell'Istituto
nazionale per la fauna selvatica, emanano norme per
- regolamentare l'allevamento, la vendita
e la detenzione di uccelli allevati appartenenti alle specie
cacciabili, nonché il loro uso in funzione di richiami.
- 2. Le regioni emanano altresì
norme relative alla costituzione e gestione del patrimonio di
richiami vivi di cattura appartenenti alle specie di cui all'articolo
4, comma 4, consentendo, ad ogni cacciatore che eserciti l'attività
venatoria ai sensi dell'articolo 12, comma 5, lettera b), la
detenzione di un numero massimo di dieci unità per ogni
specie, fino ad un massimo complessivo di quaranta unità.
Per i cacciatori che esercitano l'attività venatoria da
appostamento temporaneo con richiami vivi, il patrimonio di cui
sopra non potrà superare il numero massimo complessivo
di dieci unità.
- 3. Le regioni emanano norme per l'autorizzazione
degli appostamenti fissi, che le province rilasciano in numero
non superiore a quello rilasciato nell'annata venatoria 1989-1990.
- 4. L'autorizzazione di cui al comma
3 pur essere richiesta da coloro che ne erano in possesso nell'annata
venatoria 1989-1990. Ove si realizzi una possibile capienza,
l'autorizzazione pur essere richiesta dagli ultrasessantenni
nel rispetto delle priorità definite dalle norme regionali.
- 5. Non sono considerati fissi ai sensi
e per gli effetti di cui all'articolo 12, comma 5, gli appostamenti
per la caccia agli ungulati e ai colombacci e gli appostamenti
di cui all'articolo 14, comma 12.
- 6. L'accesso con armi proprie all'appostamento
fisso con l'uso di richiami vivi è consentito unicamente
- a coloro che hanno optato per la forma
di caccia di cui all'articolo 12, comma 5, lettera b). Oltre
al titolare; possono accedere all'appostamento fisso le persone
autorizzate dal titolare medesimo.
- 7. E vietato l'uso di richiami
che non siano identificabili mediante anello inamovibile, numerato
secondo le norme regionali che disciplinano anche la procedura
in materia.
- 8. La sostituzione di un richiamo pur
avvenire soltanto dietro presentazione all'ente competente del
richiamo morto da sostituire.
- 9. è vietata la vendita di uccelli
di cattura utilizzabili come richiami vivi per l'attività
venatoria.
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- 6. Tassidermia.
- 1. Le regioni, sulla base di apposito
regolamento, disciplinano l'attività di tassidermia ed
- imbalsamazione e la detenzione o il
possesso di preparazioni tassidermiche e trofei.
- 2. I tassidermisti autorizzati devono
segnalare all'autorità competente le richieste di impagliare
o imbalsamare spoglie di specie protette o comunque non cacciabili
ovvero le richieste relative a spoglie di specie cacciabili avanzate
in periodi diversi da quelli previsti nel calendario venatorio
per la caccia della specie in questione.
- 3. L'inadempienza alle disposizioni
di cui al comma 2 comporta la revoca dell'autorizzazione a svolgere
l'attività di tassidermista, oltre alle sanzioni previste
per chi detiene illecitamente esemplari di specie protette o
per chi cattura esemplari cacciabili al di fuori dei periodi
fissati nel calendario venatorio.
- 4. Le regioni provvedono ad emanare,
non oltre un anno dalla data di entrata in vigore della presente
legge, un regolamento atto a disciplinare l'attività di
tassidermia ed imbalsamazione di cui al comma 1.
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- 7. Istituto nazionale per la fauna selvatica.
- 1. L'Istituto nazionale di biologia
della selvaggina di cui all'articolo 35 della legge 27 dicembre
1977, n.968 (6), dalla data di entrata in vigore della presente
legge assume la denominazione di Istituto nazionale per la fauna
selvatica (INFS) ed opera quale organo scientifico e tecnico
di ricerca e consulenza per lo Stato, le regioni e le province.
- 2. L'Istituto nazionale per la fauna
selvatica, con sede centrale in Ozzano dell'Emilia (Bologna),
è sottoposto alla vigilanza della Presidenza del Consiglio
dei ministri. Il Presidente del Consiglio dei ministri, di intesa
con le regioni, definisce nelle norme regolamentari dell'Istituto
nazionale per la fauna selvatica l'istituzione di unità
operative tecniche consultive decentrate che forniscono alle
regioni supporto per la predisposizione dei piani regionali.
- 3. L'Istituto nazionale per la fauna
selvatica ha il compito di censire il patrimonio ambientale costituito
dalla fauna selvatica, di studiarne lo stato, l'evoluzione ed
i rapporti con le altre componenti ambientali, di elaborare progetti
di intervento ricostitutivo o migliorativo sia delle comunità
animali sia degli ambienti al fine della riqualificazione faunistica
del territorio nazionale, di effettuare e di coordinare l'attività
di inanellamento a scopo scientifico sull'intero territorio italiano,
di collaborare con gli organismi stranieri ed in particolare
con quelli dei Paesi della Comunità economica europea
aventi analoghi compiti e finalità, di collaborare con
le università e gli altri organismi di ricerca nazionali,
di controllare e valutare gli interventi faunistici operati dalle
regioni e dalle province autonome, di esprimere i pareri tecnico-scientifici
richiesti dallo Stato, dalle regioni e dalle province autonome.
- 4. Presso l'Istituto nazionale per
la fauna selvatica sono istituiti una scuola di specializzazione
post-universitaria sulla biologia e la conservazione della fauna
selvatica e corsi di preparazione professionale per la gestione
della fauna selvatica per tecnici diplomati. Entro tre mesi dalla
data di entrata in vigore della presente legge una commissione
istituita con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri,
composta da un rappresentante del Ministro dell'agricoltura e
delle foreste, da un rappresentante del Ministro dell'ambiente,
da un rappresentante del Ministro della sanità e dal direttore
generale dell'Istituto nazionale di biologia della selvaggina
in carica alla data di entrata in vigore della presente legge,
provvede ad adeguare lo statuto e la pianta organica dell'Istituto
ai nuovi compiti previsti dal presente articolo e li sottopone
al Presidente del Consiglio dei ministri, che li approva con
proprio decreto.
- 5. Per l'attuazione dei propri fini
istituzionali, l'Istituto nazionale per la fauna selvatica provvede
direttamente alle attività di cui all'articolo 4.
- 6. L'Istituto nazionale per la fauna
selvatica è rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale
dello Stato nei giudizi attivi e passivi aventi l'autorità
giudiziaria, i collegi arbitrali, le giurisdizioni amministrative
e speciali.
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- (6) Riportata al n.XXII.
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- 8. Comitato tecnico faunistico-venatorio nazionale.
- 1. Presso il Ministero dell'agricoltura
e delle foreste è istituito il Comitato tecnico faunistico-venatorio
nazionale (CTFVN) composto da tre rappresentanti nominati dal
Ministro dell'agricoltura e delle foreste, da tre rappresentanti
nominati dal Ministro dell'ambiente, da tre rappresentanti delle
regioni nominati dalla Conferenza permanente per i rapporti tra
lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano,
da tre rappresentanti delle province nominati dall'Unione delle
province d'Italia, dal direttore dell'Istituto nazionale per
la fauna selvatica, da un rappresentante per ogni associazione
venatoria nazionale riconosciuta, da tre rappresentanti delle
organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative
a livello nazionale, da quattro rappresentanti delle associazioni
di protezione ambientale presenti nel Consiglio nazionale per
l'ambiente, da un rappresentante dell'Unione zoologica italiana,
da un rappresentante dell'Ente nazionale per la cinofilia italiana,
da un rappresentante del Consiglio internazionale della caccia
e della conservazione della selvaggina, da un rappresentante
dell'Ente nazionale per la protezione degli animali, da un rappresentante
del Club alpino italiano.
- 2. Il Comitato tecnico faunistico-venatorio
nazionale è costituito, entro un anno dalla data di entrata
in vigore della presente legge, con decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri sulla base delle designazioni delle organizzazioni
ed associazioni di cui al comma 1 ed è presieduto dal
Ministro dell'agricoltura e delle foreste o da un suo delegato.
- 3. Al Comitato sono conferiti compiti
di organo tecnico consultivo per tutto quello che concerne l'applicazione
della presente legge.
- 4. Il Comitato tecnico faunistico-venatorio
nazionale viene rinnovato ogni cinque anni.
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- 9. Funzioni amministrative.
- 1. Le regioni esercitano le funzioni
amministrative di programmazione e di coordinamento ai fini della
pianificazione faunistico-venatoria di cui all'articolo 10 e
svolgono i compiti di orientamento, di controllo e sostitutivi
previsti dalla presente legge e dagli statuti regionali. Alle
province spettano le funzioni amministrative in materia di caccia
e di protezione della fauna secondo quanto previsto dalla legge
8 giugno 1990, n.142 (7), che esercitano nel rispetto della presente
legge.
- 2. Le regioni a statuto speciale e
le province autonome esercitano le funzioni amministrative in
materia di caccia in base alle competenze esclusive nei limiti
stabiliti dai rispettivi statuti.
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- (7) Riportata alla voce Comuni e
province.
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- 10. Piani faunistico-venatori.
- 1. Tutto il territorio agro-silvo-pastorale
nazionale è soggetto a pianificazione faunistico-venatoria
finalizzata, per quanto attiene alle specie carnivore, alla conservazione
delle effettive capacità riproduttive e al contenimento
naturale di altre specie e, per quanto riguarda le altre specie,
al conseguimento della densità ottimale e alla sua conservazione
mediante la riqualificazione delle risorse ambientali e la regolamentazione
del prelievo venatorio.
- 2. Le regioni e le province, con le
modalità previste nei commi 7 e 10, realizzano la pianificazione
di cui al comma 1 mediante la destinazione differenziata del
territorio.
- 3. Il territorio agro-silvo-pastorale
di ogni regione è destinato per una quota dal 20 al 30
per cento a protezione della fauna selvatica, fatta eccezione
per il territorio delle Alpi di ciascuna regione, che costituisce
zona faunistica a si stante ed è destinato a protezione
nella percentuale dal 10 al 20 per cento. In dette percentuali
sono compresi i territori ove sia comunque vietata l'attività
venatoria anche per effetto di altre leggi o disposizioni (6/cost).
- 4. Il territorio di protezione di cui
al comma 3 comprende anche i territori di cui al comma 8, lettere
a), b), e c). Si intende per protezione il divieto di abbattimento
e cattura a fini venatori accompagnato da provvedimenti atti
ad agevolare la sosta della fauna, la riproduzione, la cura della
prole.
- 5. Il territorio agro-silvo-pastorale
regionale pur essere destinato nella percentuale massima globale
del 15 per cento a caccia riservata a gestione privata ai sensi
dell'articolo 16, comma 1, e a centri privati di riproduzione
della fauna selvatica allo stato naturale.
- 6. Sul rimanente territorio agro-silvo-pastorale
le regioni promuovono forme di gestione programmata della caccia,
secondo le modalità stabilite dall'articolo 14.
- 7. Ai fini della pianificazione generale
del territorio agro-silvo-pastorale le province predispongono,
articolandoli per comprensori omogenei, piani faunistico-venatori.
Le province predispongono altresì piani di miglioramento
ambientale tesi a favorire la riproduzione naturale di fauna
selvatica nonch è piani di immissione di fauna selvatica
anche tramite la cattura di selvatici presenti in soprannumero
nei parchi nazionali e regionali e in altri ambiti faunistici,
salvo accertamento delle compatibilità genetiche da parte
dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica e sentite le organizzazioni
professionali agricole presenti nel Comitato tecnico faunistico-venatorio
nazionale tramite le loro strutture regionali.
- 8. I piani faunistico-venatori di cui
al comma 7 comprendono:
- a) le oasi di protezione, destinate
al rifugio, alla riproduzione ed alla sosta della fauna selvatica;
- b) le zone di ripopolamento e cattura,
destinate alla riproduzione della fauna selvatica allo stato
naturale ed alla cattura della stessa per l'immissione sul territorio
in tempi e condizioni utili all'ambientamento fino alla ricostituzione
e alla stabilizzazione della densità faunistica ottimale
per il territorio;
- c) i centri pubblici di riproduzione
della fauna selvatica allo stato naturale, ai fini di ricostituzione
delle popolazioni autoctone;
- d) i centri privati di riproduzione
di fauna selvatica allo stato naturale, organizzati in forma
di azienda agricola singola, consortile o cooperativa, ove è
vietato l'esercizio dell'attività venatoria ed è
consentito il prelievo di animali allevati appartenenti a specie
cacciabili da parte del titolare dell'impresa agricola, di dipendenti
della stessa e di persone nominativamente indicate;
- e) le zone e i periodi per l'addestramento,
l'allenamento e le gare di cani anche su fauna selvatica naturale
o con l'abbattimento di fauna di allevamento appartenente a specie
cacciabili, la cui gestione pur essere affidata ad associazioni
venatorie e cinofile ovvero ad imprenditori agricoli singoli
o associati;
- f) i criteri per la determinazione
del risarcimento in favore dei conduttori dei fondi rustici per
i danni arrecati dalla fauna selvatica alle produzioni agricole
e alle opere approntate su fondi vincolati per gli scopi di cui
alle lettere a), b), e c);
- g) i criteri per la corresponsione
degli incentivi in favore dei proprietari o conduttori dei fondi
rustici, singoli o associati, che si impegnino alla tutela ed
al ripristino degli habitat naturali e all'incremento della fauna
selvatica nelle zone di cui alle lettere a) e b);
- h) l'identificazione delle zone in
cui sono collocabili gli appostamenti fissi.
- 9. Ogni zona dovrà essere indicata
da tabelle perimetrali, esenti da tasse, secondo le disposizioni
impartite dalle regioni, apposte a cura dell'ente, associazione
o privato che sia preposto o incaricato della gestione della
singola zona.
- 10. Le regioni attuano la pianificazione
faunistico-venatoria mediante il coordinamento dei piani provinciali
di cui al comma 7 secondo criteri dei quali l'Istituto nazionale
per la fauna selvatica garantisce la omogeneità e la congruenza
a norma del comma 11, nonché con l'esercizio di poteri
sostitutivi nel caso di mancato adempimento da parte delle province
dopo dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente
legge.
- 11. Entro quattro mesi dalla data di
entrata in vigore della presente legge, l'Istituto nazionale
per la fauna selvatica trasmette al Ministro dell'agricoltura
e delle foreste e al Ministro dell'ambiente il primo documento
orientativo circa i criteri di omogeneità e congruenza
che orienteranno la pianificazione faunistico-venatoria. I Ministri,
d'intesa, trasmettono alle regioni con proprie osservazioni i
criteri della programmazione, che deve essere basata anche sulla
conoscenza delle risorse e della consistenza faunistica, da conseguirsi
anche mediante modalità omogenee di rilevazione e di censimento.
- 12. Il piano faunistico-venatorio regionale
determina i criteri per la individuazione dei territori da destinare
alla costituzione di aziende faunistico-venatorie, di aziende
agri-turistico-venatorie e di centri privati di riproduzione
della fauna selvatica allo stato naturale.
- 13. La deliberazione che determina
il perimetro delle zone da vincolare, come indicato al comma
8, lettere a), b) e c), deve essere notificata ai proprietari
o conduttori dei fondi interessati e pubblicata mediante affissione
all'albo pretorio dei comuni territorialmente interessati.
- 14. Qualora nei successivi sessanta
giorni sia presentanta opposizione motivata, in carta semplice
ed esente da oneri fiscali, da parte dei proprietari o conduttori
dei fondi costituenti almeno il 40 per cento della superficie
complessiva che si intende vincolare, la zona non pur essere
istituita.
- 15. Il consenso si intende validamente
accordato anche nel caso in cui non sia stata presentata formale
opposizione.
- 16. Le regioni, in via eccezionale,
ed in vista di particolari necessità ambientali, possono
disporre la costituzione coattiva di oasi di protezione e di
zone di ripopolamento e cattura, nonché l'attuazione dei
piani di miglioramento ambientale di cui al comma 7.
- 17. Nelle zone non vincolate per la
opposizione manifestata dai proprietari o conduttori di fondi
interessati, resta, in ogni caso, precluso l'esercizio dell'attività
venatoria. Le regioni possono destinare le suddette aree ad altro
uso nell'ambito della pianificazione faunistico-venatoria.
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- (6/cost) La Corte costituzionale,
con sentenza 16-30 dicembre 1997, n.448 (Gazz. Uff. 7 gennaio
1998, n.1, Serie speciale), ha dichiarato non fondata la questione
di legittimità costituzionale dell'art.10, comma 3, sollevata
in riferimento all'art.97, primo comma, della Costituzione.
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- 11. Zona faunistica delle Alpi.
- 1. Agli effetti della presente legge
il territorio delle Alpi, individuabile nella consistente presenza
della tipica flora e fauna alpina, è considerato zona
faunistica a si stante.
- 2. Le regioni interessate, entro i
limiti territoriali di cui al comma 1, emanano, nel rispetto
dei principi generali della presente legge e degli accordi internazionali,
norme particolari al fine di proteggere la caratteristica fauna
e disciplinare l'attività venatoria, tenute presenti le
consuetudini e le tradizioni locali.
- 3. Al fine di ripristinare l'integrità
del biotopo animale, nei territori ove sia esclusivamente presente
la tipica fauna alpina è consentita la immissione di specie
autoctone previo parere favorevole dell'Istituto nazionale per
la fauna selvatica.
- 4. Le regioni nei cui territori sono
compresi quelli alpini, d'intesa con le regioni a statuto speciale
e con le province autonome di Trento e di Bolzano, determinano
i confini della zona faunistica delle Alpi con l'apposizione
di tabelle esenti da tasse.
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- 12. Esercizio dell'attività venatoria.
- 1. L'attività venatoria si svolge
per una concessione che lo Stato rilascia ai cittadini che la
richiedano e che posseggano i requisiti previsti dalla presente
legge.
- 2. Costituisce esercizio venatorio
ogni atto diretto all'abbattimento o alla cattura di fauna selvatica
mediante l'impiego dei mezzi di cui all'articolo 13.
- 3. è considerato altresì
esercizio venatorio il vagare o il soffermarsi con i mezzi destinati
a tale scopo o in attitudine di ricerca della fauna selvatica
o di attesa della medesima per abbatterla.
- 4. Ogni altro modo di abbattimento
è vietato, salvo che non avvenga per caso fortuito o per
forza maggiore.
- 5. Fatto salvo l'esercizio venatorio
con l'arco o con il falco, l'esercizio venatorio stesso pur essere
praticato in via esclusiva in una delle seguenti forme:
- a) vagante in zona Alpi;
- b) da appostamento fisso;
- c) nell'insieme delle altre forme di
attività venatoria consentite dalla presente legge e praticate
nel rimanente territorio destinato all'attività venatoria
programmata.
- 6. La fauna selvatica abbattuta durante
l'esercizio venatorio nel rispetto delle disposizioni della presente
legge appartiene a colui che l'ha cacciata.
- 7. Non costituisce esercizio venatorio
il prelievo di fauna selvatica ai fini di impresa agricola di
cui all'articolo 10, comma 8, lettera d).
- 8. L'attività venatoria pur
essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno
di età e sia munito di licenza di porto di fucile per
uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità
civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi
utili all'attività venatoria, con massimale di lire un
miliardo per ogni sinistro, di cui lire 750 milioni per ogni
persona danneggiata e lire 250 milioni per danni ad animali ed
a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata
all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di
lire 100 milioni per morte o invalidità permanente.
- 9. Il Ministro dell'agricoltura e delle
foreste, sentito il Comitato tecnico faunistico-venatorio nazionale,
provvede ogni quattro anni, con proprio decreto, ad aggiornare
i massimali suddetti.
- 10. In caso di sinistro colui che ha
subito il danno pur procedere ad azione diretta nei confronti
della compagnia di assicurazione presso la quale colui che ha
causato il danno ha contratto la relativa polizza.
- 11. La licenza di porto di fucile per
uso di caccia ha validità su tutto il territorio nazionale
e consente l'esercizio venatorio nel rispetto delle norme di
cui alla presente legge e delle norme emanate dalle regioni.
- 12. Ai fini dell'esercizio dell'attività
venatoria è altresì necessario il possesso di un
apposito tesserino rilasciato dalla regione di residenza, ove
sono indicate le specifiche norme inerenti il calendario regionale,
nonché le forme di cui al comma 5 e gli ambiti territoriali
di caccia ove è consentita l'attività venatoria.
Per l'esercizio della caccia in regioni diverse da quella di
residenza è necessario che, a cura di quest'ultima, vengano
apposte sul predetto tesserino le indicazioni sopramenzionate.
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- 13. Mezzi per l'esercizio dell'attività venatoria.
- 1. L'attività venatoria è
consentita con l'uso del fucile con canna ad anima liscia fino
a due colpi, a ripetizione e semiautomatico, con caricatore contenente
non più di due cartucce, di calibro non superiore al 12,
nonché con fucile con canna ad anima rigata a caricamento
singolo manuale o a ripetizione semiautomatica di calibro non
inferiore a millimetri 5,6 con bossolo a vuoto di altezza non
inferiore a millimetri 40.
- 2. è consentito, altresì,
l'uso del fucile a due o tre canne (combinato), di cui una o
due ad anima liscia di calibro non superiore al 12 ed una o due
ad anima rigata di calibro non inferiore a millimetri 5,6, nonché
l'uso dell'arco e del falco.
- 3. I bossoli delle cartucce devono
essere recuperati dal cacciatore e non lasciati sul luogo di
caccia.
- 4. Nella zona faunistica delle Alpi
è vietato l'uso del fucile con canna ad anima liscia a
ripetizione semiautomatica salvo che il relativo caricatore sia
adattato in modo da non contenere più di un colpo.
- 5. Sono vietati tutte le armi e tutti
i mezzi per l'esercizio venatorio non esplicitamente ammessi
dal presente articolo.
- 6. Il titolare della licenza di porto
di fucile anche per uso di caccia è autorizzato, per l'esercizio
venatorio, a portare, oltre alle armi consentite, gli utensili
da punta e da taglio atti alle esigenze venatorie (7/cost).
-
- (7/cost) La Corte costituzionale,
con ordinanza 20 - 30 marzo 1995, n.95 (Gazz. Uff. 5 aprile 1995,
n.14, serie speciale), ha dichiarato manifestamente infondata
la questione di legittimità costituzionale dell'art.30,
primo comma, lett. h), e dell'art.13, sollevata in riferimento
agli artt.25, secondo comma e 3 della Costituzione.
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- 14. Gestione programmata della caccia.
- 1. Le regioni, con apposite norme,
sentite le organizzazioni professionali agricole maggiormente
rappresentative a livello nazionale e le province interessate,
ripartiscono il territorio agro-silvo-pastorale destinato alla
caccia programmata ai sensi dell'articolo 10, comma 6, in ambiti
territoriali di caccia, di dimensioni subprovinciali, possibilmente
omogenei e delimitati da confini naturali.
- 2. Le regioni tra loro confinanti,
per esigenze motivate, possono, altresì, individuare ambiti
territoriali di caccia interessanti anche due o più province
contigue.
- 3. Il Ministero dell'agricoltura e
delle foreste stabilisce con periodicità quinquennale,
sulla base dei dati censuari, l'indice di densità venatoria
minima per ogni ambito territoriale di caccia. Tale indice è
costituito dal rapporto fra il numero dei cacciatori, ivi compresi
quelli che praticano l'esercizio venatorio da appostamento fisso,
ed il territorio agro-silvo-pastorale nazionale (7/a).
- 4. Il Ministero dell'agricoltura e
delle foreste stabilisce altresì l'indice di densità
venatoria minima per il territorio compreso nella zona faunistica
delle Alpi che è organizzato in comprensori secondo le
consuetudini e tradizioni locali. Tale indice è costituito
dal rapporto tra il numero dei cacciatori, ivi compresi quelli
che praticano l'esercizio venatorio da appostamento fisso, e
il territorio regionale compreso, ai sensi dell'articolo 11,
comma 4, nella zona faunistica delle Alpi (7/a).
- 5. Sulla base di norme regionali, ogni
cacciatore, previa domanda all'amministrazione competente, ha
diritto all'accesso in un ambito territoriale di caccia o in
un comprensorio alpino compreso nella regione in cui risiede
e pur aver accesso ad altri ambiti o ad altri comprensori anche
compresi in una diversa regione, previo consenso dei relativi
organi di gestione.
- 6. Entro il 30 novembre 1993 i cacciatori
comunicano alla provincia di residenza la propria opzione ai
sensi dell'articolo 12. Entro il 31 dicembre 1993 le province
trasmettono i relativi dati al Ministero dell'agricoltura e delle
foreste.
- 7. Entro sessanta giorni dalla scadenza
del termine di cui al comma 6, il Ministero dell'agricoltura
e delle foreste comunica alle regioni e alle province gli indici
di densità minima di cui ai commi 3 e 4. Nei successivi
novanta giorni le regioni approvano e pubblicano il piano faunistico-venatorio
e il regolamento di attuazione, che non pur prevedere indici
di densità venatoria inferiori a quelli stabiliti dal
Ministero dell'agricoltura e delle foreste. Il regolamento di
attuazione del piano faunistico-venatorio deve prevedere, tra
l'altro, le modalità di prima costituzione degli organi
direttivi degli ambiti territoriali di caccia e dei comprensori
alpini, la loro durata in carica nonché le norme relative
alla loro prima elezione e ai successivi rinnovi. Le regioni
provvedono ad eventuali modifiche o revisioni del piano faunistico-venatorio
e del regolamento di attuazione con periodicità quinquennale.
- 8. è facoltà degli organi
direttivi degli ambiti territoriali di caccia e dei comprensori
alpini, con delibera motivata, di ammettere nei rispettivi territori
di competenza un numero di cacciatori superiore a quello fissato
dal regolamento di attuazione, purché si siano accertate,
anche mediante censimenti, modificazioni positive della popolazione
faunistica e siano stabiliti con legge regionale i criteri di
priorità per l'ammissibilità ai sensi del presente
comma.
- 9. Le regioni stabiliscono con legge
le forme di partecipazione, anche economica, dei cacciatori alla
gestione, per finalità faunistico-venatorie, dei territori
compresi negli ambiti territoriali di caccia e nei comprensori
alpini ed, inoltre, sentiti i relativi organi, definiscono il
numero dei cacciatori non residenti ammissibili e ne regolamentano
l'accesso.
- 10. Negli organi direttivi degli ambiti
territoriali di caccia deve essere assicurata la presenza paritaria,
in misura pari complessivamente al 60 per cento dei componenti,
dei rappresentanti di strutture locali delle organizzazioni professionali
agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale e delle
associazioni venatorie nazionali riconosciute, ove presenti in
forma organizzata sul territorio. Il 20 per cento dei componenti
è costituito da rappresentanti di associazioni di protezione
ambientale presenti nel Consiglio nazionale per l'ambiente e
il 20 per cento da rappresentanti degli enti locali.
- 11. Negli ambiti territoriali di caccia
l'organismo di gestione promuove e organizza le attività
di ricognizione delle risorse ambientali e della consistenza
faunistica, programma agli interventi per il miglioramento degli
habitat, provvede all'attribuzione di incentivi economici ai
conduttori dei fondi rustici per:
- a) la ricostituzione di una presenza
faunistica ottimale per il territorio; le coltivazioni per l'alimentazione
naturale dei mammiferi e degli uccelli soprattutto nei terreni
dismessi da interventi agricoli ai sensi del regolamento (CEE)
n.1094/88 del Consiglio del 25 aprile 1988; il ripristino di
zone umide e di fossati; la differenziazione delle colture; la
coltivazione di siepi, cespugli, alberi adatti alla nidificazione;
- b) la tutela dei nidi e dei nuovi nati
di fauna selvatica nonché dei riproduttori;
- c) la collaborazione operativa ai fini
del tabellamento, della difesa preventiva delle coltivazioni
passibili di danneggiamento, della pasturazione invernale degli
animali in difficoltà, della manutenzione degli apprestamenti
di ambientamento della fauna selvatica.
- 12. Le province autorizzano la costituzione
ed il mantenimento degli appostamenti fissi senza richiami vivi,
la cui ubicazione non deve comunque ostacolare l'attuazione del
piano faunistico-venatorio. Per gli appostamenti che importino
preparazione del sito con modificazione e occupazione stabile
del terreno, è necessario il consenso del proprietario
o del conduttore del fondo, lago o stagno privato. Agli appostamenti
fissi, costituiti alla data di entrata in vigore della presente
legge, per la durata che sarà definita dalle norme regionali,
non è applicabile l'articolo 10, comma 8, lettera h).
- 13. L'appostamento temporaneo è
inteso come caccia vagante ed è consentito a condizione
che non si produca modifica di sito.
- 14. L'organo di gestione degli ambiti
territoriali di caccia provvede, altresì, all'erogazione
di contributi per il risarcimento dei danni arrecati alle produzioni
agricole dalla fauna selvatica e dall'esercizio dell'attività
venatoria nonché alla erogazione di contributi per interventi,
previamente concordati, ai fini della prevenzione dei danni medesimi.
- 15. In caso di inerzia delle regioni
negli adempimenti di cui al presente articolo, il Ministro dell'agricoltura
e delle foreste, di concerto con il Ministro dell'ambiente, assegna
ad esse il termine di novanta giorni per provvedere, decorso
inutilmente il quale il Presidente del Consiglio dei ministri
provvede in via sostitutiva, previa deliberazione del Consiglio
dei ministri su proposta del Ministro dell'agricoltura e delle
foreste, di concerto con il Ministro dell'ambiente.
- 16. A partire dalla stagione venatoria
1995-1996 i calendari venatori delle province devono indicare
le zone dove l'attività venatoria è consentita
in forma programmata, quelle riservate alla gestione venatoria
privata e le zone dove l'esercizio venatorio non è consentito.
- 17. Le regioni a statuto speciale e
le province autonome di Trento e di Bolzano, in base alle loro
competenze esclusive, nei limiti stabiliti dai rispettivi statuti
ed ai sensi dell'articolo 9 della legge 9 marzo 1989, n.86 (8),
e nel rispetto dei principi della presente legge, provvedono
alla pianificazione faunistico-venatoria, alla suddivisione territoriale,
alla determinazione della densità venatoria, nonché
alla regolamentazione per l'esercizio di caccia nel territorio
di competenza.
-
- (7/a) Il D.M. 30 gennaio 1993 (Gazz.
Uff. 15 febbraio 1993, n.37), sostituendo il precedente D.M.
31 dicembre 1992 (Gazz. Uff. 20 gennaio 1993, n.15), ha così
disposto:
- Art.1. L'indice di densità
venatoria minima, di cui all'art.14, comma 3, della L. 11 febbraio
1992, n.157, in sede di prima attuazione e per ogni ambito territoriale
di caccia, già fissato con D.M. 31 dicembre 1992, è
ridefinito pari a 0,0526 cacciatori/ettaro, ovvero 19,01 ettari/cacciatore.
- Art.2. L'indice di densità
venatoria minima, di cui all'art.14, comma 4, della L. 11 febbraio
1992, n.157, in sede di prima attuazione e per il territorio
compreso nella zona faunistica delle Alpi è ridefinito
pari a 0,0518 cacciatori/ettaro, ovvero 19,30 ettari/cacciatore;
- (7/a) Il D.M. 30 gennaio 1993 (Gazz.
Uff. 15 febbraio 1993, n.37), sostituendo il precedente D.M.
31 dicembre 1992 (Gazz. Uff. 20 gennaio 1993, n.15), ha così
disposto:
- Art.1. L'indice di densità
venatoria minima, di cui all'art.14, comma 3, della L. 11 febbraio
1992, n.157, in sede di prima attuazione e per ogni ambito territoriale
di caccia, già fissato con D.M. 31 dicembre 1992, è
ridefinito pari a 0,0526 cacciatori/ettaro, ovvero 19,01 ettari/cacciatore.
- Art.2. L'indice di densità
venatoria minima, di cui all'art.14, comma 4, della L. 11 febbraio
1992, n.157, in sede di prima attuazione e per il territorio
compreso nella zona faunistica delle Alpi è ridefinito
pari a 0,0518 cacciatori/ettaro, ovvero 19,30 ettari/cacciatore;.
- (8) Riportata alla voce Comunità
europee.
-
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-
- 15. Utilizzazione dei fondi ai fini della gestione
programmata della caccia.
- 1. Per l'utilizzazione dei fondi inclusi
nel piano faunistico-venatorio regionale ai fini della gestione
programmata della caccia, è dovuto ai proprietari o conduttori
un contributo da determinarsi a cura della amministrazione regionale
in relazione alla estensione, alle condizioni agronomiche, alle
misure dirette alla tutela e alla valorizzazione dell'ambiente.
- 2. All'onere derivante dalla erogazione
del contributo di cui al comma 1, si provvede con il gettito
derivante dalla istituzione delle tasse di concessione regionale
di cui all'articolo 23.
- 3. Il proprietario o conduttore di
un fondo che intenda vietare sullo stesso l'esercizio dell'attività
venatoria deve inoltrare, entro trenta giorni dalla pubblicazione
del piano faunistico-venatorio, al presidente della giunta regionale
richiesta motivata che, ai sensi dell'articolo 2 della legge
7 agosto 1990, n.241 (9), dalla stessa è esaminata entro
sessanta giorni.
- 4. La richiesta è accolta se
non ostacola l'attuazione della pianificazione faunistico-venatoria
di cui all'articolo 10. E altresì accolta, in casi
specificatamente individuati con norme regionali, quando l'attività
venatoria sia in contrasto con l'esigenza di salvaguardia di
colture agricole specializzate nonché di produzioni agricole
condotte con sistemi sperimentali o a fine di ricerca scientifica,
ovvero quando sia motivo di danno o di disturbo ad attività
di rilevante interesse economico, sociale o ambientale.
- 5. Il divieto è reso noto mediante
l'apposizione di tabelle, esenti da tasse, a cura del proprietario
o conduttore del fondo, le quali delimitino in maniera chiara
e visibile il perimetro dell'area interessata.
- 6. Nei fondi sottratti alla gestione
programmata della caccia è vietato a chiunque, compreso
il proprietario o il conduttore, esercitare l'attività
venatoria fino al venir meno delle ragioni del divieto.
- 7. L'esercizio venatorio h, comunque,
vietato in forma vagante sui terreni in attualità di coltivazione.
Si considerano in attualità di coltivazione: i terreni
con coltivazioni erbacee da seme; i frutteti specializzati; i
vigneti e gli uliveti specializzati fino alla data del raccolto;
i terreni coltivati a soia e a riso, nonché a mais per
la produzione di seme fino alla data del raccolto. L'esercizio
venatorio in forma vagante è inoltre vietato sui terreni
in attualità di coltivazione individuati dalle regioni,
sentite le organizzazioni professionali agricole maggiormente
rappresentative a livello nazionale, tramite le loro strutture
regionali, in relazione all'esigenza di protezione di altre colture
specializzate o intensive.
- 8. L'esercizio venatorio è vietato
a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da
altra effettiva chiusura, di altezza non inferiore a metri 1,20,
o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità
di almeno metri 1,50 e la larghezza di almeno 3 metri. I fondi
chiusi esistenti alla data di entrata in vigore della presente
legge e quelli che si intenderà successivamente istituire
devono essere notificati ai competenti uffici regionali. I proprietari
o i conduttori dei fondi di cui al presente comma provvedono
ad apporre a loro carico adeguate tabellazioni esenti da tasse.
- 9. La superficie dei fondi di cui al
comma 8 entra a far parte della quota dal 20 al 30 per cento
del territorio agro-silvo-pastorale di cui all'articolo 10, comma
3.
- 10. Le regioni regolamentano l'esercizio
venatorio nei fondi con presenza di bestiame allo stato brado
o semibrado, secondo le particolari caratteristiche ambientali
e di carico per ettaro, e stabiliscono i parametri entro i quali
tale esercizio è vietato nonché le modalità
di delimitazione dei fondi stessi.
- 11. Scaduti i termini di cui all'articolo
36, commi 5 e 6, fissati per l'adozione degli atti che consentano
la piena attuazione della presente legge nella stagione venatoria
1994-1995, il Ministro dell'agricoltura e delle foreste provvede
in via sostitutiva secondo le modalità di cui all'articolo
14, comma 15.
- Comunque, a partire dal 31 luglio 1997
le disposizioni di cui al primo comma dell'articolo 842 del codice
civile si applicano esclusivamente nei territori sottoposti al
regime di gestione programmata della caccia ai sensi degli articoli
10 e 14 (9/a).
-
- (9) Riportata alla voce Ministeri:
provvedimenti generali.
- (9/a) Comma così modificato
dall'art.11-bis, D.L. 23 ottobre 1996, n.542, riportato alla
voce Termini di prescrizione e decadenza (Sospensione di). Lo
stesso articolo ha, inoltre, disposto che non sono punibili i
fatti commessi, in violazione delle presenti norme, in data anteriore
a quella di entrata in vigore della legge di conversione del
suddetto decreto-legge.
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-
- 16. Aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie.
- 1. Le regioni, su richiesta degli interessati
e sentito l'Istituto nazionale per la fauna selvatica, entro
i limiti del 15 per cento del proprio territorio agro-silvo-pastorale,
possono:
- a) autorizzare, regolamentandola, l'istituzione
di aziende faunistico-venatorie, senza fini di lucro, soggette
a tassa di concessione regionale, per prevalenti finalità
naturalistiche e faunistiche con particolare riferimento alla
tipica fauna alpina e appenninica, alla grossa fauna europea
e a quella acquatica; dette concessioni devono essere corredate
di programmi di conservazione e di ripristino ambientale al fine
di garantire l'obiettivo naturalistico e faunistico. In tali
aziende la caccia è consentita nelle giornate indicate
dal calendario venatorio secondo i piani di assestamento e di
abbattimento. In ogni caso, nelle aziende faunistico-venatorie
non è consentito immettere o liberare fauna selvatica
posteriormente alla data del 31 agosto;
- b) autorizzare, regolamentandola, l'istituzione
di aziende agri-turistico-venatorie, ai fini di impresa agricola,
soggette a tassa di concessione regionale, nelle quali sono consentiti
l'immissione e l'abbattimento per tutta la stagione venatoria
di fauna selvatica di allevamento.
- 2. Le aziende agri-turistico-venatorie
devono:
- a) essere preferibilmente situate nei
territori di scarso rilievo faunistico;
- b) coincidere preferibilmente con il
territorio di una o più aziende agricole ricadenti in
aree di agricoltura svantaggiata, ovvero dismesse da interventi
agricoli ai sensi del citato regolamento (CEE) n.1094/88.
- 3. Le aziende agri-turistico-venatorie
nelle zone umide e vallive possono essere autorizzate solo se
comprendono bacini artificiali e fauna acquatica di allevamento,
nel rispetto delle convenzioni internazionali.
- 4. L'esercizio dell'attività
venatoria nelle aziende di cui al comma 1 è consentito
nel rispetto delle norme della presente legge con la esclusione
dei limiti di cui all'articolo 12, comma 5.
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- 17. Allevamenti.
- 1. Le regioni autorizzano, regolamentandolo,
l'allevamento di fauna selvatica a scopo alimentare, di ripopolamento,
ornamentale ed amatoriale.
- 2. Le regioni, ferme restando le competenze
dell'Ente nazionale per la cinofilia italiana, dettano altresì
norme per gli allevamenti dei cani da caccia.
- 3. Nel caso in cui l'allevamento di
cui al comma 1 sia esercitato dal titolare di un'impresa agricola,
questi è tenuto a dare semplice comunicazione alla competente
autorità provinciale nel rispetto delle norme regionali.
- 4. Le regioni, ai fini dell'esercizio
dell'allevamento a scopo di ripopolamento, organizzato in forma
di azienda agricola singola, consortile o cooperativa, possono
consentire al titolare, nel rispetto delle norme della presente
legge, il prelievo di mammiferi ed uccelli in stato di cattività
con i mezzi di cui all'articolo 13.
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- 18. Specie cacciabili e periodi di attività
venatoria.
- 1. Ai fini dell'esercizio venatorio
è consentito abbattere esemplari di fauna selvatica appartenenti
alle seguenti specie e per i periodi sottoindicati:
- a) specie cacciabili dalla terza domenica
di settembre al 31 dicembre: quaglia (Coturnix coturnix); tortora
(Streptopeia turtur); merlo (Turdus merula); [passero (Passer
italiae)] (9/b); [passera mattugia (Passer montanus)] (9/b);
[passera oltremontana (Passer domesticus)] (9/b); allodola (Alauda
arvensis); [colino della Virginia (Colinus virginianus)] (9/b);
starna (Perdix perdix); pernice rossa (Alectoris rufa); pernice
sarda (Alectoris barbara); lepre comune (Lepus europaeus); lepre
sarda (Lepus capensis); coniglio selvatico (Oryctolagus cuniculus);
minilepre (Silvilagus floridamus);
- b) specie cacciabili dalla terza domenica
di settembre al 31 gennaio: [storno (Sturnus vulgaris)] (9/b);
cesena (Turdus pilaris); tordo bottaccio (Turdus philomelos);
tordo sassello (Turdus iliacus); fagiano (Phasianus colchicus);
germano reale (Anas platyrhynchos); folaga (Fulica atra); gallinella
d'acqua (Gallinula chloropus); alzavola (Anas crecca); canapiglia
(Anas strepera); porciglione (Rallus aquaticus); fischione (Anas
penelope); codone (Anas acuta); marzaiola (Anas querquedula);
mestolone (Anas clypeata); moriglione (Aythya ferina); moretta
(Aythya fuligula); beccaccino (Gallinago gallinago); colombaccio
(Columba palumbus); frullino (Lymnocryptes minimus); [fringuello
(Fringilla coelebs)] (9/c); [peppola (Fringilla montifringilla)]
(9/c); combattente (Philomachus pugnax); beccaccia (Scolopax
rusticola); [taccola (Corvus monedula)] (9/b); [corvo (Corvus
frugilegus)] (9/b); cornacchia nera (Corvus corone); pavoncella
(Vanellus vanellus); [pittima reale (Limosa limosa)] (9/b); cornacchia
grigia (Corvus corone cornix); ghiandaia (Garrulus glandarius);
gazza (Pica pica); volpe (Vulpes vulpes);
- c) specie cacciabili dal 10 ottobre
al 30 novembre: pernice bianca (Lagopus mutus); fagiano di monte
(Tetrao tetrix); [francolino di monte (Bonasa bonasia)] (9/b);
coturnice (Alectoris graeca); camoscio alpino (Rupicapra rupicapra);
capriolo (Capreolus capreolus); cervo (Cervus elaphus); daino
(Dama dama); muflone (Ovis musimon); con esclusione della popolazione
sarda; lepre bianca (Lepus timidus);
- d) specie cacciabili dal 10 ottobre
al 31 dicembre o dal 10 novembre al 31 gennaio: cinghiale (Sus
scrofa).
- 2. I termini di cui al comma 1 possono
essere modificati per determinate specie in relazione alle situazioni
ambientali delle diverse realtà territoriali. Le regioni
autorizzano le modifiche previo parere dell'Istituto nazionale
per la fauna selvatica. I termini devono essere comunque contenuti
tra il 10 settembre ed il 31 gennaio dell'anno nel rispetto dell'arco
temporale massimo indicato al comma 1.
- L'autorizzazione regionale è
condizionata alla preventiva predisposizione di adeguati piani
faunistico-venatori. La stessa disciplina si applica anche per
la caccia di selezione degli ungulati, sulla base di piani di
abbattimento selettivi approvati dalle regioni; la caccia di
selezione agli ungulati pur essere autorizzata a far tempo dal
10 agosto nel rispetto dell'arco temporale di cui al comma 1.
- 3. Con decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri, su proposta del Ministro dell'agricoltura e delle
foreste, d'intesa con il Ministro dell'ambiente, vengono recepiti
i nuovi elenchi delle specie di cui al comma 1, entro sessanta
giorni dall'avvenuta approvazione comunitaria o dall'entrata
in vigore delle convenzioni internazionali. Il Presidente del
Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'agricoltura
e delle foreste, d'intesa con il Ministro dell'ambiente, sentito
l'Istituto nazionale per la fauna selvatica, dispone variazioni
dell'elenco delle specie cacciabili in conformità alle
vigenti direttive comunitarie e alle convenzioni internazionali
sottoscritte, tenendo conto della consistenza delle singole specie
sul territorio.
- 4. Le regioni, sentito l'Istituto nazionale
per la fauna selvatica, pubblicano, entro e non oltre il 15 giugno,
il calendario regionale e il regolamento relativi all'intera
annata venatoria, nel rispetto di quanto stabilito ai commi 1,
2 e 3, e con l'indicazione del numero massimo di capi da abbattere
in ciascuna giornata di attività venatoria.
- 5. Il numero delle giornate di caccia
settimanali non pur essere superiore a tre. Le regioni possono
consentirne la libera scelta al cacciatore, escludendo i giorni
di martedì e venerdì, nei quali l'esercizio dell'attività
venatoria è in ogni caso sospeso.
- 6. Fermo restando il silenzio venatorio
nei giorni di martedì e venerdì, le regioni, sentito
l'Istituto nazionale per la fauna selvatica e tenuto conto delle
consuetudini locali, possono, anche in deroga al comma 5, regolamentare
diversamente l'esercizio venatorio da appostamento alla fauna
selvatica migratoria nei periodi intercorrenti fra il 10 ottobre
e il 30 novembre.
- 7. La caccia è consentita da
un'ora prima del sorgere del sole fino al tramonto. La caccia
di selezione agli ungulati è consentita fino ad un'ora
dopo il tramonto.
- 8. Non è consentita la posta
alla beccaccia ne la caccia da appostamento, sotto qualsiasi
forma, al beccaccino.
-
- (9/b) Il D.P.C.M. 21 marzo 1997
(Gazz. Uff. 29 aprile 1997, n.98), entrato in vigore il giorno
successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale,
ha escluso dall'elenco la presente specie. L'art.3 dello stesso
decreto ha disposto che le Regioni provvedano ai rispettivi atti
legislativi ed amministrativi.
- (9/b) Il D.P.C.M. 21 marzo 1997
(Gazz. Uff. 29 aprile 1997, n.98), entrato in vigore il giorno
successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale,
ha escluso dall'elenco la presente specie. L'art.3 dello stesso
decreto ha disposto che le Regioni provvedano ai rispettivi atti
legislativi ed amministrativi.
- (9/b) Il D.P.C.M. 21 marzo 1997
(Gazz. Uff. 29 aprile 1997, n.98), entrato in vigore il giorno
successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale,
ha escluso dall'elenco la presente specie. L'art.3 dello stesso
decreto ha disposto che le Regioni provvedano ai rispettivi atti
legislativi ed amministrativi.
- (9/b) Il D.P.C.M. 21 marzo 1997
(Gazz. Uff. 29 aprile 1997, n.98), entrato in vigore il giorno
successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale,
ha escluso dall'elenco la presente specie. L'art.3 dello stesso
decreto ha disposto che le Regioni provvedano ai rispettivi atti
legislativi ed amministrativi.
- (9/b) Il D.P.C.M. 21 marzo 1997
(Gazz. Uff. 29 aprile 1997, n.98), entrato in vigore il giorno
successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale,
ha escluso dall'elenco la presente specie. L'art.3 dello stesso
decreto ha disposto che le Regioni provvedano ai rispettivi atti
legislativi ed amministrativi.
- (9/c) Il D.P.C.M. 22 novembre 1993
(Gazz. Uff. 10 aprile 1994, n.76) ha escluso dall'elenco la presente
specie. L'art.3 dello stesso decreto ha disposto che le Regioni
provvedano ai rispettivi atti legislativi e amministrativi.
- (9/c) Il D.P.C.M. 22 novembre 1993
(Gazz. Uff. 10 aprile 1994, n.76) ha escluso dall'elenco la presente
specie. L'art.3 dello stesso decreto ha disposto che le Regioni
provvedano ai rispettivi atti legislativi e amministrativi.
- (9/b) Il D.P.C.M. 21 marzo 1997
(Gazz. Uff. 29 aprile 1997, n.98), entrato in vigore il giorno
successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale,
ha escluso dall'elenco la presente specie. L'art.3 dello stesso
decreto ha disposto che le Regioni provvedano ai rispettivi atti
legislativi ed amministrativi.
- (9/b) Il D.P.C.M. 21 marzo 1997
(Gazz. Uff. 29 aprile 1997, n.98), entrato in vigore il giorno
successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale,
ha escluso dall'elenco la presente specie. L'art.3 dello stesso
decreto ha disposto che le Regioni provvedano ai rispettivi atti
legislativi ed amministrativi.
- (9/b) Il D.P.C.M. 21 marzo 1997
(Gazz. Uff. 29 aprile 1997, n.98), entrato in vigore il giorno
successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale,
ha escluso dall'elenco la presente specie. L'art.3 dello stesso
decreto ha disposto che le Regioni provvedano ai rispettivi atti
legislativi ed amministrativi.
- (9/b) Il D.P.C.M. 21 marzo 1997
(Gazz. Uff. 29 aprile 1997, n.98), entrato in vigore il giorno
successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale,
ha escluso dall'elenco la presente specie. L'art.3 dello stesso
decreto ha disposto che le Regioni provvedano ai rispettivi atti
legislativi ed amministrativi.
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-
- 19. Controllo della fauna selvatica.
- 1. Le regioni possono vietare o ridurre
per periodi prestabiliti la caccia a determinate specie di fauna
selvatica di cui all'articolo 18, per importanti e motivate ragioni
connesse alla consistenza faunistica o per sopravvenute particolari
condizioni ambientali, stagionali o climatiche o per malattie
o altre calamità.
- 2. Le regioni, per la migliore gestione
del patrimonio zootecnico, per la tutela del suolo, per motivi
sanitari, per la selezione biologica, per la tutela del patrimonio
storico-artistico, per la tutela delle produzioni zoo-agro-forestali
ed ittiche, provvedono al controllo delle specie di fauna selvatica
anche nelle zone vietate alla caccia. Tale controllo, esercitato
selettivamente, viene praticato di norma mediante l'utilizzo
di metodi ecologici su parere dell'Istituto nazionale per la
fauna selvatica. Qualora l'Istituto verifichi l'inefficacia dei
predetti metodi, le regioni possono autorizzare piani di abbattimento.
- Tali piani devono essere attuati dalle
guardie venatorie dipendenti dalle amministrazioni provinciali.
- Queste ultime potranno altresì
avvalersi dei proprietari o conduttori dei fondi sui quali si
attuano i piani medesimi, purché muniti di licenza per
l'esercizio venatorio, nonché delle guardie forestali
e delle guardie comunali munite di licenza per l'esercizio venatorio.
- 3. Le province autonome di Trento e
di Bolzano possono attuare i piani di cui al comma 2 anche avvalendosi
di altre persone, purché munite di licenza per l'esercizio
venatorio.
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-
- 20. Introduzione di fauna selvatica dall'estero.
- 1. L'introduzione dall'estero di fauna
selvatica viva, purché appartenente alle specie autoctone,
pur effettuarsi solo a scopo di ripopolamento e di miglioramento
genetico.
- 2. I permessi d'importazione possono
essere rilasciati unicamente a ditte che dispongono di adeguate
strutture ed attrezzature per ogni singola specie di selvatici,
al fine di avere le opportune garanzie per controlli, eventuali
quarantene e relativi controlli sanitari.
- 3. Le autorizzazioni per le attività
di cui al comma 1 sono rilasciate dal Ministro dell'agricoltura
e delle foreste su parere dell'Istituto nazionale per la fauna
selvatica, nel rispetto delle convenzioni internazionali.
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-
- 21. Divieti.
- 1. E vietato a chiunque:
- a) l'esercizio venatorio nei giardini,
nei parchi pubblici e privati, nei parchi storici e archeologici
e nei terreni adibiti ad attività sportive;
- b) l'esercizio venatorio nei parchi
nazionali, nei parchi naturali regionali e nelle riserve naturali
conformemente alla legislazione nazionale in materia di parchi
e riserve naturali. Nei parchi naturali regionali costituiti
anteriormente alla data di entrata in vigore della legge 6 dicembre
1991, n.394 (10), le regioni adeguano la propria legislazione
al disposto dell'articolo 22, comma 6, della predetta legge entro
il 31 gennaio 1997, provvedendo nel frattempo all'eventuale riperimetrazione
dei parchi naturali regionali anche ai fini dell'applicazione
dell'articolo 32, comma 3, della legge medesima (10/a);
- c) l'esercizio venatorio nelle oasi
di protezione e nelle zone di ripopolamento e cattura, nei centri
di riproduzione di fauna selvatica, nelle foreste demaniali ad
eccezione di quelle che, secondo le disposizioni regionali, sentito
il parere dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica, non
presentino condizioni favorevoli alla riproduzione ed alla sosta
della fauna selvatica;
- d) l'esercizio venatorio ove vi siano
opere di difesa dello Stato ed ove il divieto sia richiesto a
giudizio insindacabile dell'autorità militare, o dove
esistano beni monumentali, purché dette zone siano delimitate
da tabelle esenti da tasse indicanti il divieto;
- e) l'esercizio venatorio nelle aie
e nelle corti o altre pertinenze di fabbricati rurali; nelle
zone comprese nel raggio di cento metri da immobili, fabbricati
e stabili adibiti ad abitazione o a posto di lavoro e a distanza
inferiore a cinquanta metri da vie di comunicazione ferroviaria
e da strade carrozzabili, eccettuate le strade poderali ed interpoderali;
- f) sparare da distanza inferiore a
centocinquanta metri con uso di fucile da caccia con canna ad
anima liscia, o da distanza corrispondente a meno di una volta
e mezza la gittata massima in caso di uso di altre armi, in direzione
di immobili, fabbricati e stabili adibiti ad abitazione o a posto
di lavoro; di vie di comunicazione ferroviaria e di strade carrozzabili,
eccettuate quelle poderali ed interpoderali; di funivie, filovie
ed altri impianti di trasporto a sospensione; di stabbi, stazzi,
recinti ed altre aree delimitate destinate al ricovero ed all'alimentazione
del bestiame nel periodo di utilizzazione agro-silvo-pastorale;
- g) il trasporto, all'interno dei centri
abitati e delle altre zone ove è vietata l'attività
venatoria, ovvero a bordo di veicoli di qualunque genere e comunque
nei giorni non consentiti per l'esercizio venatorio dalla presente
legge e dalle disposizioni regionali, di armi da sparo per uso
venatorio che non siano scariche e in custodia;
- h) cacciare a rastrello in più
di tre persone ovvero utilizzare, a scopo venatorio, scafandri
o tute impermeabili da sommozzatore negli specchi o corsi d'acqua;
- i) cacciare sparando da veicoli a motore
o da natanti o da aeromobili;
- l) cacciare a distanza inferiore a
cento metri da macchine operatrici agricole in funzione;
- m) cacciare su terreni coperti in tutto
o nella maggior parte di neve, salvo che nella zona faunistica
delle Alpi, secondo le disposizioni emanante dalle regioni interessate;
- n) cacciare negli stagni, nelle paludi
e negli specchi d'acqua artificiali in tutto o nella maggior
parte coperti da ghiaccio e su terreni allagati da piene di fiume;
- o) prendere e detenere uova, nidi e
piccoli nati di mammiferi e uccelli appartenenti alla fauna selvatica,
salvo che nei casi previsti all'articolo 4, comma 1, o nelle
zone di ripopolamento e cattura, nei centri di riproduzione di
fauna selvatica e nelle oasi di protezione per sottrarli a sicura
distruzione o morte, purché, in tale ultimo caso, se ne
dia pronto avviso nelle ventiquattro ore successive alla competente
amministrazione provinciale;
- p) usare richiami vivi, al di fuori
dei casi previsti dall'articolo 5;
- q) usare richiami vivi non provenienti
da allevamento nella caccia agli acquatici;
- r) usare a fini di richiamo uccelli
vivi accecati o mutilati ovvero legati per le ali e richiami
acustici a funzionamento meccanico, elettromagnetico o elettromeccanico,
con o senza amplificazione del suono;
- s) cacciare negli specchi d'acqua ove
si esercita l'industria della pesca o dell'acquacoltura, nonché
nei canali delle valli da pesca, quando il possessore le circondi
con tabelle, esenti da tasse, indicanti il divieto di caccia;
- t) commerciare fauna selvatica morta
non proveniente da allevamenti per sagre e manifestazioni a carattere
gastronomico;
- u) usare munizione spezzata nella caccia
agli ungulati; usare esche o bocconi avvelenati, vischio o altre
sostanze adesive, trappole, reti, tagliole, lacci, archetti o
congegni similari; fare impiego di civette;
- usare armi da sparo munite di silenziatore
o impostate con scatto provocato dalla preda; fare impiego di
balestre;
- v) vendere a privati e detenere da
parte di questi reti da uccellagione;
- z) produrre, vendere e detenere trappole
per la fauna selvatica;
- aa) l'esercizio in qualunque forma
del tiro al volo su uccelli a partire dal 10 gennaio 1994, fatto
salvo quanto previsto dall'articolo 10, comma 8, lettera e);
- bb) vendere, detenere per vendere,
acquistare uccelli vivi o morti, nonché loro parti o prodotti
derivati facilmente riconoscibili, appartenenti alla fauna selvatica,
che non appartengano alle seguenti specie: germano reale (anas
platyrhynchos); pernice rossa (alectoris rufa); pernice di Sardegna
(alectoris barbara); starna (perdix perdix); fagiano (phasianus
colchicus); colombaccio (columba palumbus);
- cc) il commercio di esemplari vivi
di specie di avifauna selvatica nazionale non proveniente da
allevamenti;
- dd) rimuovere, danneggiare o comunque
rendere inidonee al loro fine le tabelle legittimamente apposte
ai sensi della presente legge o delle disposizioni regionali
a specifici ambiti territoriali, ferma restando l'applicazione
dell'articolo 635 del codice penale;
- ee) detenere, acquistare e vendere
esemplari di fauna selvatica, ad eccezione dei capi utilizzati
come richiami vivi nel rispetto delle modalità previste
dalla presente legge e della fauna selvatica lecitamente abbattuta,
la cui detenzione viene regolamentata dalle regioni anche con
le norme sulla tassidermia;
- ff) l'uso dei segugi per la caccia
al camoscio.
- 2. Se le regioni non provvedono entro
il termine previsto dall'articolo 1, comma 5, ad istituire le
zone di protezione lungo le rotte di migrazione dell'avifauna,
il Ministro dell'agricoltura e delle foreste assegna alle regioni
stesse novanta giorni per provvedere. Decorso inutilmente tale
termine è vietato cacciare lungo le suddette rotte a meno
di cinquecento metri dalla costa marina del continente e delle
due isole maggiori; le regioni provvedono a delimitare tali aree
con apposite tabelle esenti da tasse.
- 3. La caccia è vietata su tutti
i valichi montani interessati dalle rotte di migrazione dell'avifauna,
per una distanza di mille metri dagli stessi.
-
- (10) Riportata alla voce Ministero
dell'ambiente.
- (10/a) Lettera così modificata
dall'art.11-bis, D.L. 23 ottobre 1996, n.542, riportato alla
voce Termini di prescrizione e decadenza (Sospensione di). Lo
stesso articolo ha, inoltre, disposto che non sono punibili i
fatti commessi, in violazione delle presenti norme, in data anteriore
a quella di entrata in vigore della legge di conversione del
suddetto decreto-legge.
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-
- 22. Licenza di porto di fucile per uso di caccia
e abilitazione all'esercizio venatorio.
- 1. La licenza di porto di fucile per
uso di caccia è rilasciata in conformità alle leggi
di pubblica sicurezza.
- 2. Il primo rilascio avviene dopo che
il richiedente ha conseguito l'abilitazione all'esercizio venatorio
a seguito di esami pubblici dinanzi ad apposita commissione nominata
dalla regione in ciascun capoluogo di provincia.
- 3. La commissione di cui al comma 2
è composta da esperti qualificati in ciascuna delle materie
indicate al comma 4, di cui almeno un laureato in scienze biologiche
o in scienze naturali esperto in vertebrati omeotermi.
- 4. Le regioni stabiliscono le modalità
per lo svolgimento degli esami, che devono in particolare riguardare
nozioni nelle seguenti materie:
- a) legislazione venatoria;
- b) zoologia applicata alla caccia con
prove pratiche di riconoscimento delle specie cacciabili;
- c) armi e munizioni da caccia e relativa
legislazione;
- d) tutela della natura e principi di
salvaguardia della produzione agricola;
- e) norme di pronto soccorso.
- 5. L'abilitazione è concessa
se il giudizio è favorevole in tutti e cinque gli esami
elencati al comma 4.
- 6. Entro un anno dalla data di entrata
in vigore della presente legge le regioni promuovono corsi di
aggiornamento sulle caratteristiche innovative della legge stessa.
- 7. L'abilitazione all'esercizio venatorio
è necessaria, oltre che per il primo rilascio della licenza,
anche per il rinnovo della stessa in caso di revoca.
- 8. Per sostenere gli esami il candidato
deve essere munito del certificato medico di idoneità.
- 9. La licenza di porto di fucile per
uso di caccia ha la durata di sei anni e pur essere rinnovata
su domanda del titolare corredata di un nuovo certificato medico
di idoneità di data non anteriore a tre mesi dalla domanda
stessa.
- 10. Nei dodici mesi successivi al rilascio
della prima licenza il cacciatore pur praticare l'esercizio venatorio
solo se accompagnato da cacciatore in possesso di licenza rilasciata
da almeno tre anni che non abbia commesso violazioni alle norme
della presente legge comportanti la sospensione o la revoca della
licenza ai sensi dell'articolo 32.
- 11. Le norme di cui al presente articolo
si applicano anche per l'esercizio della caccia mediante l'uso
dell'arco e del falco.
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-
- 23. Tasse di concessione regionale.
- 1. Le regioni, per conseguire i mezzi
finanziari necessari per realizzare i fini previsti dalla presente
legge e dalle leggi regionali in materia, sono autorizzate ad
istituire una tassa di concessione regionale, ai sensi dell'articolo
3 della legge 16 maggio 1970, n.281 (11), e successive modificazioni,
per il rilascio dell'abilitazione all'esercizio venatorio di
cui all'articolo 22.
- 2. La tassa di cui al comma 1 è
soggetta al rinnovo annuale e pur essere fissata in misura non
inferiore al 50 per cento e non superiore al 100 per cento della
tassa erariale di cui al numero 26, sottonumero I), della tariffa
annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre
1972, n.641 (12), e successive modificazioni. Essa non è
dovuta qualora durante l'anno il cacciatore eserciti l'attività
venatoria esclusivamente all'estero.
- 3. Nel caso di diniego della licenza
di porto di fucile per uso di caccia la tassa regionale deve
essere rimborsata. La tassa di concessione regionale viene rimborsata
anche al cacciatore che rinunci all'assegnazione dell'ambito
territoriale di caccia. La tassa di rinnovo non è dovuta
qualora non si eserciti la caccia durante l'anno.
- 4. I proventi della tassa di cui al
comma 1 sono utilizzati anche per il finanziamento o il concorso
nel finanziamento di progetti di valorizzazione del territorio
presentati anche da singoli proprietari o conduttori di fondi,
che, nell'ambito della programmazione regionale, contemplino,
tra l'altro, la creazione di strutture per l'allevamento di fauna
selvatica nonché dei riproduttori nel periodo autunnale;
la manutenzione degli apprestamenti di ambientamento della fauna
selvatica; l'adozione di forme di lotta integrata e di lotta
guidata; il ricorso a tecniche colturali e tecnologie innovative
non pregiudizievoli per l'ambiente; la valorizzazione agri-turistica
di percorsi per l'accesso alla natura e alla conoscenza scientifica
e culturale della fauna ospite; la manutenzione e pulizia dei
boschi anche al fine di prevenire incendi.
- 5. Gli appostamenti fissi, i centri
privati di riproduzione della fauna selvatica allo stato naturale,
le aziende faunistico-venatorie e le aziende agri-turistico-venatorie
sono soggetti a tasse regionali.
-
- (11) Riportata alla voce Regioni.
- (12) Riportato alla voce Concessioni
governative (Tasse sulle).
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-
- 24. Fondo presso il Ministero del tesoro.
- 1. A decorrere dall'anno 1992 presso
il Ministero del tesoro è istituito un fondo la cui dotazione
è alimentata da una addizionale di lire 10.000 alla tassa
di cui al numero 26, sottonumero I), della tariffa annessa al
decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.641
(12), e successive modificazioni.
- 2. Le disponibilità del fondo
sono ripartite entro il 31 marzo di ciascun anno con decreto
del Ministro del tesoro, di concerto con i Ministri delle finanze
e dell'agricoltura e delle foreste, nel seguente modo:
- a) 4 per cento per il funzionamento
e l'espletamento dei compiti istituzionali del Comitato tecnico
faunistico-venatorio nazionale;
- b) 1 per cento per il pagamento della
quota di adesione dello Stato italiano al Consiglio internazionale
della caccia e della conservazione della selvaggina;
- c) 95 per cento fra le associazioni
venatorie nazionali riconosciute, in proporzione alla rispettiva,
documentata consistenza associativa.
- 3. L'addizionale di cui al presente
articolo non è computata ai fini di quanto previsto all'articolo
23, comma 2.
- 4. L'attribuzione della dotazione prevista
dal presente articolo alle associazioni venatorie nazionali riconosciute
non comporta l'assoggettamento delle stesse al controllo previsto
dalla legge 21 marzo 1958, n.259 (13).
-
- (12) Riportato alla voce Concessioni
governative (Tasse sulle).
- (13) Riportata alla voce Corte dei
Conti.
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-
- 25. Fondo di garanzia per le vittime della caccia.
- 1. è costituito presso l'Istituto
nazionale delle assicurazioni un Fondo di garanzia per le vittime
della caccia per il risarcimento dei danni a terzi causati dall'esercizio
dell'attività venatoria nei seguenti casi:
- a) l'esercente l'attività venatoria
responsabile dei danni non sia identificato;
- b) l'esercente l'attività venatoria
responsabile dei danni non risulti coperto dall'assicurazione
per la responsabilità civile verso terzi di cui all'articolo
12, comma 8.
- 2. Nell'ipotesi di cui alla lettera
a) del comma 1 il risarcimento è dovuto per i soli danni
alla persona che abbiano comportato la morte od un'invalidità
permanente superiore al 20 per cento, con il limite massimo previsto
per ogni persona sinistrata dall'articolo 12, comma 8. Nell'ipotesi
di cui alla lettera b) del comma 1 il risarcimento è dovuto
per i danni alla persona, con il medesimo limite massimo di cui
al citato articolo 12, comma 8, nonché per i danni alle
cose il cui ammontare sia superiore a lire un milione e per la
parte eccedente tale ammontare, sempre con il limite massimo
di cui al citato articolo 12, comma 8. La percentuale di invalidità
permanente, la qualifica di vivente a carico e la percentuale
di reddito del sinistrato da calcolare a favore di ciascuno dei
viventi a carico sono determinate in base alle norme del decreto
del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n.1124 (14),
recante il testo unico delle disposizioni per l'assicurazione
obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.
- 3. Le modalità di gestione da
parte dell'Istituto nazionale delle assicurazioni del Fondo di
garanzia per le vittime della caccia sono stabilite con decreto
del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.
- 4. Le imprese esercenti l'assicurazione
obbligatoria della responsabilità civile di cui all'articolo
12, comma 8, sono tenute a versare annualmente all'Istituto nazionale
delle assicurazioni, gestione autonoma del Fondo di garanzia
per le vittime della caccia, un contributo da determinarsi in
una percentuale dei premi incassati per la predetta assicurazione.
La misura del contributo è determinata annualmente con
decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
nel limite massimo del 5 per cento dei predetti premi. Con lo
stesso decreto sono stabilite le modalità di versamento
del contributo. Nel primo anno di applicazione della presente
legge il contributo predetto è stabilito nella misura
dello 0,5 per cento dei premi del ramo responsabilità
civile generale risultanti dall'ultimo bilancio approvato, da
conguagliarsi l'anno successivo sulla base dell'aliquota che
sarà stabilita dal Ministro dell'industria, del commercio
e dell'artigianato, applicata ai premi
- dell'assicurazione di cui all'articolo
12, comma 8 (14/a).
- 5. L'Istituto nazionale delle assicurazioni,
gestione autonoma del Fondo di garanzia per le vittime della
caccia, che, anche in via di transazione, abbia risarcito il
danno nei casi previsti dal comma 1, ha azione di regresso nei
confronti del responsabile del sinistro per il recupero dell'indennizzo
pagato nonché dei relativi interessi e spese.
-
- (14) Riportato alla voce Infortuni
sul lavoro e malattie professionali (Assicurazione obbligatoria
contro gli).
- (14/a) Per la determinazione del
contributo e delle modalità di versamento di cui al presente
comma, vedi il D.M. 12 ottobre 1993, riportato al n.XXXIII.
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-
- 26. Risarcimento dei danni prodotti dalla fauna
selvatica e dall'attività venatoria.
- 1. Per far fronte ai danni non altrimenti
risarcibili arrecati alla produzione agricola e alle opere approntate
sui terreni coltivati e a pascolo dalla fauna selvatica, in particolare
da quella protetta, e dall'attività venatoria, è
costituito a cura di ogni regione un fondo destinato alla prevenzione
e ai risarcimenti, al quale affluisce anche una percentuale dei
proventi di cui all'articolo 23.
- 2. Le regioni provvedono, con apposite
disposizioni, a regolare il funzionamento del fondo di cui al
comma 1, prevedendo per la relativa gestione un comitato in cui
siano presenti rappresentanti di strutture provinciali delle
organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative
a livello nazionale e rappresentanti delle associazioni venatorie
nazionali riconosciute maggiormente rappresentative.
- 3. Il proprietario o il conduttore
del fondo è tenuto a denunciare tempestivamente i danni
al comitato di cui al comma 2, che procede entro trenta giorni
alle relative verifiche anche mediante sopralluogo e ispezioni
e nei centottanta giorni successivi alla liquidazione.
- 4. Per le domande di prevenzione dei
danni, il termine entro cui il procedimento deve concludersi
è direttamente disposto con norma regionale.
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-
- 27. Vigilanza venatoria.
- 1. La vigilanza sulla applicazione
della presente legge e delle leggi regionali è affidata:
- a) agli agenti dipendenti degli enti
locali delegati dalle regioni. A tali agenti è riconosciuta,
ai sensi della legislazione vigente, la qualifica di agenti di
polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza. Detti agenti possono
portare durante il servizio e per i compiti di istituto le armi
da caccia di cui all'articolo 13 nonché armi con proiettili
a narcotico. Le armi di cui sopra sono portate e detenute in
conformità al regolamento di cui all'articolo 5, comma
5, della legge 7 marzo 1986, n.65 (15);
- b) alle guardie volontarie delle associazioni
venatorie, agricole e di protezione ambientale nazionali presenti
nel Comitato tecnico faunistico-venatorio nazionale e a quelle
delle associazioni di protezione ambientale riconosciute dal
Ministero dell'ambiente, alle quali sia riconosciuta la qualifica
di guardia giurata ai sensi del testo unico delle leggi di pubblica
sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n.773
(16).
- 2. La vigilanza di cui al comma 1 è,
altresì, affidata agli ufficiali, sottufficiali e guardie
del Corpo forestale dello Stato, alle guardie addette a parchi
nazionali e regionali, agli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria,
alle guardie giurate comunali, forestali e campestri ed alle
guardie private riconosciute ai sensi del testo unico delle leggi
di pubblica sicurezza; è affidata altresì alle
guardie ecologiche e zoofile riconosciute da leggi regionali.
- 3. Gli agenti svolgono le proprie funzioni,
di norma, nell'ambito della circoscrizione territoriale di competenza.
- 4. La qualifica di guardia volontaria
pur essere concessa, a norma del testo unico delle leggi di pubblica
sicurezza, a cittadini in possesso di un attestato di idoneità
rilasciato dalle regioni previo superamento di apposito esame.
Le regioni disciplinano la composizione delle commissioni preposte
a tale esame garantendo in esse la presenza tra loro paritaria
di rappresentanti di associazioni venatorie, agricole ed ambientaliste.
- 5. Agli agenti di cui ai commi 1 e
2 con compiti di vigilanza è vietato l'esercizio venatorio
nell'ambito del territorio in cui esercitano le funzioni. Alle
guardie venatorie volontarie è vietato l'esercizio venatorio
durante l'esercizio delle loro funzioni.
- 6. I corsi di preparazione e di aggiornamento
delle guardie per lo svolgimento delle funzioni di vigilanza
sull'esercizio venatorio, sulla tutela dell'ambiente e della
fauna e sulla salvaguardia delle produzioni agricole, possono
essere organizzati anche dalle associazioni di cui al comma 1,
lettera b), sotto il controllo della regione.
- 7. Le province coordinano l'attività
delle guardie volontarie delle associazioni agricole, venatorie
ed ambientaliste.
- 8. Il Ministro dell'agricoltura e delle
foreste, d'intesa con il Ministro dell'ambiente, garantisce il
coordinamento in ordine alle attività delle associazioni
di cui al comma 1, lettera b), rivolte alla preparazione, aggiornamento
ed utilizzazione delle guardie volontarie.
- 9. I cittadini in possesso, a norma
del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, della qualifica
di guardia venatoria volontaria alla data di entrata in vigore
della presente legge, non necessitano dell'attestato di idoneità
di cui al comma 4 (16/a).
-
-
- (15) Riportata alla voce Comuni
e province.
- (16) Riportato alla voce Sicurezza
pubblica.
- (16/a) Vedi, anche, l'art.163, D.Lgs.
31 marzo 1998, n.112, riportato alla voce Regioni.
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-
- 28. Poteri e compiti degli addetti alla vigilanza
venatoria.
- 1. I soggetti preposti alla vigilanza
venatoria ai sensi dell'articolo 27 possono chiedere a qualsiasi
persona trovata in possesso di armi o arnesi atti alla caccia,
in esercizio o in attitudine di caccia, la esibizione della licenza
di porto di fucile per uso di caccia, del tesserino di cui all'articolo
12, comma 12, del contrassegno della polizza di assicurazione
nonché della fauna selvatica abbattuta o catturata.
- 2. Nei casi previsti dall'articolo
30, gli ufficiali ed agenti che esercitano funzioni di polizia
giudiziaria procedono al sequestro delle armi, della fauna selvatica
e dei mezzi di caccia, con esclusione del cane e dei richiami
vivi autorizzati. In caso di condanna per le ipotesi di cui al
medesimo articolo 30, comma 1, lettere a), b), c), d) ed e),
le armi e i suddetti mezzi sono in ogni caso confiscati.
- 3. Quando è sequestrata fauna
selvatica, viva o morta, gli ufficiali o agenti la consegnano
all'ente pubblico localmente preposto alla disciplina dell'attività
venatoria il quale, nel caso di fauna viva, provvede a liberarla
in località adatta ovvero, qualora non risulti liberabile,
a consegnarla ad un organismo in grado di provvedere alla sua
riabilitazione e cura ed alla successiva reintroduzione nel suo
ambiente naturale; in caso di fauna viva sequestrata in campagna,
e che risulti liberabile, la liberazione è effettuata
sul posto dagli agenti accertatori. Nel caso di fauna morta,
l'ente pubblico provvede alla sua vendita tenendo la somma ricavata
a disposizione della persona cui è contestata l'infrazione
ove si accerti successivamente che l'illecito non sussiste; se,
al contrario, l'illecito sussiste, l'importo relativo deve essere
versato su un conto corrente intestato alla regione.
- 4. Della consegna o della liberazione
di cui al comma 3, gli ufficiali o agenti danno atto in apposito
verbale nel quale sono descritte le specie e le condizioni degli
esemplari sequestrati, e quant'altro possa avere rilievo ai fini
penali.
- 5. Gli organi di vigilanza che non
esercitano funzioni di polizia giudiziaria, i quali accertino,
anche a seguito di denuncia, violazioni delle disposizioni sull'attività
venatoria, redigono verbali, conformi alla legislazione vigente,
nei quali devono essere specificate tutte le circostanze del
fatto e le eventuali osservazioni del contravventore, e li trasmettono
all'ente da cui dipendono ed all'autorità competente ai
sensi delle disposizioni vigenti.
- 6. Gli agenti venatori dipendenti degli
enti locali che abbiano prestato servizio sostitutivo ai sensi
della legge 15 dicembre 1972, n.772 (17), e successive modifiche
e integrazioni, non sono ammessi all'esercizio di funzioni di
pubblica sicurezza, fatto salvo il divieto di cui all'articolo
9 della medesima legge.
-
- (17) Riportata alla voce Forze armate.
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-
- 29. Agenti dipendenti degli enti locali.
- 1. Ferme restando le altre disposizioni
della legge 7 marzo 1986, n.65 (18), gli agenti dipendenti degli
enti locali, cui sono conferite a norma di legge le funzioni
di agente di polizia giudiziaria e di agente di pubblica sicurezza
per lo svolgimento dell'attività di vigilanza venatoria,
esercitano tali attribuzioni nell'ambito territoriale dell'ente
di appartenenza e nei luoghi nei quali sono comandati a prestare
servizio, e portano senza licenza le armi di cui sono dotati
nei luoghi predetti ed in quelli attraversati per raggiungerli
e per farvi ritorno.
- 2. Gli stessi agenti possono redigere
i verbali di contestazione delle violazioni e degli illeciti
amministrativi previsti dalla presente legge, e gli altri atti
indicati dall'articolo 28, anche fuori dall'orario di servizio.
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- (18) Riportata alla voce Comuni
e province.
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-
- 30. Sanzioni penali.
- 1. Per le violazioni delle disposizioni,
della presente legge e delle leggi regionali si applicano le
seguenti sanzioni:
- a) l'arresto da tre mesi ad un anno
o l'ammenda da lire 1.800.000 a lire 5.000.000 per chi esercita
la caccia in periodo di divieto generale, intercorrente tra la
data di chiusura e la data di apertura fissata dall'articolo
18;
- b) l'arresto da due a otto mesi o l'ammenda
da lire 1.500.000 a lire 4.000.000 per chi abbatte, cattura o
detiene mammiferi o uccelli compresi nell'elenco di cui all'articolo
2;
- c) l'arresto da tre mesi ad un anno
e l'ammenda da lire 2.000.000 a lire 12.000.000 per chi abbatte,
cattura o detiene esemplari di orso, stambecco, camoscio d'Abruzzo,
muflone sardo;
- d) l'arresto fino a sei mesi e l'ammenda
da lire 900.000 a lire 3.000.000 per chi esercita la caccia nei
parchi nazionali, nei parchi naturali regionali, nelle riserve
naturali, nelle oasi di protezione, nelle zone di ripopolamento
e cattura, nei parchi e giardini urbani, nei terreni adibiti
ad attività sportive;
- e) l'arresto fino ad un anno o l'ammenda
da lire 1.500.000 a lire 4.000.000 per chi esercita l'uccellagione;
- f) l'arresto fino a tre mesi o l'ammenda
fino a lire 1.000.000 per chi esercita la caccia nei giorni di
silenzio venatorio;
- g) l'ammenda fino a lire 6.000.000
per chi abbatte, cattura o detiene esemplari appartenenti alla
tipica fauna stanziale alpina, non contemplati nella lettera
b), della quale sia vietato l'abbattimento;
- h) l'ammenda fino a lire 3.000.000
per chi abbatte, cattura o detiene specie di mammiferi o uccelli
nei cui confronti la caccia non è consentita o fringillidi
in numero superiore a cinque o per chi esercita la caccia con
mezzi vietati. La stessa pena si applica a chi esercita la caccia
con l'ausilio di richiami vietati di cui all'articolo 21, comma
1, lettera r). Nel caso di tale infrazione si applica altresì
la misura della confisca dei richiami (7/cost);
- i) l'arresto fino a tre mesi o l'ammenda
fino a lire 4.000.000 per chi esercita la caccia sparando da
autoveicoli, da natanti o da aeromobili;
- l) l'arresto da due a sei mesi o l'ammenda
da lire 1.000.000 a lire 4.000.000 per chi pone in commercio
o detiene a tal fine fauna selvatica in violazione della presente
legge. Se il fatto riguarda la fauna di cui alle lettere b),
c) e g), le pene sono raddoppiate.
- 2. Per la violazione delle disposizioni
della presente legge in materia di imbalsamazione e tassidermia
si applicano le medesime sanzioni che sono comminate per l'abbattimento
degli animali le cui spoglie sono oggetto del trattamento descritto.
Le regioni possono prevedere i casi e le modalità di sospensione
e revoca dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività
di tassidermia e imbalsamazione.
- 3. Nei casi di cui al comma 1 non si
applicano gli articoli 624, 625 e 626 del codice penale (18/cost).
- Salvo quanto espressamente previsto
dalla presente legge, continuano ad applicarsi le disposizioni
di legge e di regolamento in materia di armi.
- 4. Ai sensi dell'articolo 23 del testo
unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale
per il Trentino-Alto Adige, approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 31 agosto 1972, n.670 (19), le sanzioni penali
stabilite dal presente articolo si applicano alle corrispondenti
fattispecie come disciplinate dalle leggi provinciali (19/cost).
-
- (7/cost) La Corte costituzionale,
con ordinanza 20 - 30 marzo 1995, n.95 (Gazz. Uff. 5 aprile 1995,
n.14, serie speciale), ha dichiarato manifestamente infondata
la questione di legittimità costituzionale dell'art.30,
primo comma, lett. h), e dell'art.13, sollevata in riferimento
agli artt.25, secondo comma e 3 della Costituzione.
- (18/cost) La Corte costituzionale,
con ordinanza 5-12 febbraio 1996, n.32 (Gazz. Uff. 21 febbraio
1996, n.8, Serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità
della questione di legittimità costituzionale dell'art.30,
comma 3, primo periodo, sollevata in riferimento agli artt.3
e 9 della Costituzione.
- (19) Riportato alla voce Trentino-Alto
Adige.
- (19/cost) La Corte costituzionale,
con ordinanza 12 - 19 gennaio 1995 n.25 (Gazz. Uff. 25 gennaio
1995, n.4, serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità
della questione di legittimità costituzionale degli artt.30
e 31, sollevata in riferimento agli artt.3, 9 e 42 della Costituzione.
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-
- 31. Sanzioni amministrative.
- 1. Per le violazioni delle disposizioni
della presente legge e delle leggi regionali, salvo che il fatto
sia previsto dalla legge come reato, si applicano le seguenti
sanzioni amministrative:
- a) sanzione amministrativa da lire
400.000 a lire 2.400.000 per chi esercita la caccia in una forma
diversa da quella prescelta ai sensi dell'articolo 12, comma
5;
- b) sanzione amministrativa da lire
200.000 a lire 1.200.000 per chi esercita la caccia senza avere
stipulato la polizza di assicurazione; se la violazione è
nuovamente commessa, la sanzione è da lire 400.000 a lire
2.400.000;
- c) sanzione amministrativa da lire
300.000 a lire 1.800.000 per chi esercita la caccia senza aver
effettuato il versamento delle tasse di concessione governativa
o regionale; se la violazione è nuovamente commessa, la
sanzione è da lire 500.000 a lire 3.000.000;
- d) sanzione amministrativa da lire
300.000 a lire 1.800.000 per chi esercita senza autorizzazione
la caccia all'interno delle aziende faunistico-venatorie, nei
centri pubblici o privati di riproduzione e negli ambiti e comprensori
destinati alla caccia programmata; se la violazione è
nuovamente commessa, la sanzione è da lire 500.000 a lire
3.000.000; in caso di ulteriore violazione la sanzione è
da lire 700.000 a lire 4.200.000. Le sanzioni previste dalla
presente lettera sono ridotte di un terzo se il fatto è
commesso mediante sconfinamento in un comprensorio o in un ambito
territoriale di caccia viciniore a quello autorizzato;
- e) sanzione amministrativa da lire
200.000 a lire 1.200.000 per chi esercita la caccia in zone di
divieto non diversamente sanzionate; se la violazione è
nuovamente commessa, la sanzione è da lire 500.000 a lire
3.000.000;
- f) sanzione amministrativa da lire
200.000 a lire 1.200.000 per chi esercita la caccia in fondo
chiuso, ovvero nel caso di violazione delle disposizioni emanate
dalle regioni o dalle province autonome di Trento e di Bolzano
per la protezione delle coltivazioni agricole; se la violazione
è nuovamente commessa, la sanzione è da lire 500.000
a lire 3.000.000;
- g) sanzione amministrativa da lire
200.000 a lire 1.200.000 per chi esercita la caccia in violazione
degli orari consentiti o abbatte, cattura o detiene fringillidi
in numero non superiore a cinque; se la violazione è nuovamente
commessa, la sanzione è da lire 400.000 a lire 2.400.000;
- h) sanzione amministrativa da lire
300.000 a lire 1.800.000 per chi si avvale di richiami non autorizzati,
ovvero in violazione delle disposizioni emanate dalle regioni
ai sensi dell'articolo 5, comma 1; se la violazione è
nuovamente commessa, la sanzione è da lire 500.000 a lire
3.000.000;
- i) sanzione amministrativa da lire
150.000 a lire 900.000 per chi non esegue le prescritte annotazioni
sul tesserino regionale;
- l) sanzione amministrativa da lire
150.000 a lire 900.000 per ciascun capo, per chi importa fauna
selvatica senza l'autorizzazione di cui all'articolo 20, comma
2; alla violazione consegue la revoca di eventuali autorizzazioni
rilasciate ai sensi dell'articolo 20 per altre introduzioni;
- m) sanzione amministrativa da lire
50.000 a lire 300.000 per chi, pur essendone munito, non esibisce,
se legittimamente richiesto, la licenza, la polizza di assicurazione
o il tesserino regionale; la sanzione è applicata nel
minimo se l'interessato esibisce il documento entro cinque giorni.
- 2. Le leggi regionali prevedono sanzioni
per gli abusi e l'uso improprio della tabellazione dei terreni.
- 3. Le regioni prevedono la sospensione
dell'apposito tesserino di cui all'articolo 12, comma 12, per
particolari infrazioni o violazioni delle norme regionali sull'esercizio
venatorio.
- 4. Resta salva l'applicazione delle
norme di legge e di regolamento per la disciplina delle armi
e in materia fiscale e doganale.
- 5. Nei casi previsti dal presente articolo
non si applicano gli articoli 624, 625 e 626 del codice penale.
- 6. Per quanto non altrimenti previsto
dalla presente legge, si applicano le disposizioni della legge
24 novembre 1981, n.689 (20), e successive modificazioni (19/cost).
-
- (20) Riportata alla voce Ordinamento
giudiziario.
- (19/cost) La Corte costituzionale,
con ordinanza 12 - 19 gennaio 1995 n.25 (Gazz. Uff. 25 gennaio
1995, n.4, serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità
della questione di legittimità costituzionale degli artt.30
e 31, sollevata in riferimento agli artt.3, 9 e 42 della Costituzione.
-
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-
- 32. Sospensione, revoca e divieto di rilascio della
licenza di porto di fucile per uso di caccia. Chiusura o sospensione
dell'esercizio.
- 1. Oltre alle sanzioni penali previste
dall'articolo 30, nei confronti di chi riporta sentenza di condanna
definitiva o decreto penale di condanna divenuto esecutivo per
una delle violazioni di cui al comma 1 dello stesso articolo,
l'autorità amministrativa dispone:
- a) la sospensione della licenza di
porto di fucile per uso di caccia, per un periodo da uno a tre
anni, nei casi previsti dal predetto articolo 30, comma 1, lettere
a), b), d), ed i), nonché, relativamente ai fatti previsti
dallo stesso comma, lettere f), g) e h), limitatamente alle ipotesi
di recidiva di cui all'articolo 99, secondo comma, n.1, del codice
penale;
- b) la revoca della licenza di porto
di fucile per uso di caccia ed il divieto di rilascio per un
periodo di dieci anni, nei casi previsti dal predetto articolo
30, comma 1, lettere c) ed e), nonché, relativamente ai
fatti previsti dallo stesso comma, lettere d) ed i), limitatamente
alle ipotesi di recidiva di cui all'articolo 99, secondo comma,
n.1, del codice penale;
- c) l'esclusione definitiva della concessione
della licenza di porto di fucile per uso di caccia, nei casi
previsti dal predetto articolo 30, comma 1, lettere a), b), c)
ed e), limitatamente alle ipotesi di recidiva di cui all'articolo
99, secondo comma, n.1, del codice penale;
- d) la chiusura dell'esercizio o la
sospensione del relativo provvedimento autorizzatorio per un
periodo di un mese, nel caso previsto dal predetto articolo 30,
comma 1, lettera l); nelle ipotesi di recidiva di cui all'articolo
99, secondo comma, n.1, del codice penale, la chiusura o la sospensione
è disposta per un periodo da due a quattro mesi.
- 2. I provvedimenti indicati nel comma
1 sono adottati dal questore della provincia del luogo di residenza
del contravventore, a seguito della comunicazione del competente
ufficio giudiziario, quando è effettuata l'oblazione ovvero
quando diviene definitivo il provvedimento di condanna.
- 3. Se l'oblazione non è ammessa,
o non è effettuata nei trenta giorni successivi all'accertamento,
l'organo accertatore dà notizia delle contestazioni effettuate
a norma dell'articolo 30, comma 1, lettere a), b), c), d), e)
ed i), al questore, il quale pur disporre la sospensione cautelare
ed il ritiro temporaneo della licenza a norma delle leggi di
pubblica sicurezza.
- 4. Oltre alle sanzioni amministrative
previste dall'articolo 31, si applica il provvedimento di sospensione
per un anno della licenza di porto di fucile per uso di caccia
nei casi indicati dallo stesso articolo 31, comma 1, lettera
a), nonché, laddove la violazione sia nuovamente commessa,
nei casi indicati alle lettere b), d), f) e g) del medesimo comma.
Se la violazione di cui alla citata lettera a) è nuovamente
commessa, la sospensione è disposta per un periodo di
tre anni.
- 5. Il provvedimento di sospensione
della licenza di porto di fucile per uso di caccia di cui al
comma 4 è adottato dal questore della provincia del luogo
di residenza di chi ha commesso l'infrazione, previa comunicazione,
da parte dell'autorità amministrativa competente, che
è stato effettuato il pagamento in misura ridotta della
sanzione pecuniaria o che non è stata proposta opposizione
avverso l'ordinanza-ingiunzione ovvero che è stato definito
il relativo giudizio.
- 6. L'organo accertatore dà notizia
delle contestazioni effettuate a norma del comma 4 al questore,
il quale pur valutare il fatto ai fini della sospensione e del
ritiro temporaneo della licenza a norma delle leggi di pubblica
sicurezza.
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-
- 33. Rapporti sull'attività di vigilanza.
- 1. Nell'esercizio delle funzioni amministrative
di cui all'articolo 9 le regioni, entro il mese di maggio di
ciascun anno a decorrere dal 1993, trasmettono al Ministro dell'agricoltura
e delle foreste un rapporto informativo nel quale, sulla base
di dettagliate relazioni fornite dalle province, è riportato
lo stato dei servizi preposti alla vigilanza, il numero degli
accertamenti effettuati in relazione alle singole fattispecie
di illecito e un prospetto riepilogativo delle sanzioni amministrative
e delle misure accessorie applicate.
- A tal fine il questore comunica tempestivamente
all'autorità regionale, entro il mese di aprile di ciascun
anno, i dati numerici inerenti alle misure accessorie applicate
nell'anno precedente.
- 2. I rapporti di cui al comma 1 sono
trasmessi al Parlamento entro il mese di ottobre di ciascun anno.
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-
- 34. Associazioni venatorie.
- 1. Le associazioni venatorie sono libere.
- 2. Le associazioni venatorie istituite
per atto pubblico possono chiedere di essere riconosciute agli
effetti della presente legge, purché posseggano i seguenti
requisiti:
- a) abbiano finalità ricreative,
formative e tecnico-venatorie;
- b) abbiano ordinamento democratico
e posseggano una stabile organizzazione a carattere nazionale,
con adeguati organi periferici;
- c) dimostrino di avere un numero di
iscritti non inferiore ad un quindicesimo del totale dei cacciatori
calcolato dall'Istituto nazionale di statistica, riferito al
31 dicembre dell'anno precedente quello in cui avviene la presentazione
della domanda di riconoscimento.
- 3. Le associazioni di cui al comma
2 sono riconosciute con decreto del Ministro dell'agricoltura
e delle foreste di concerto con il Ministro dell'interno, sentito
il Comitato tecnico faunistico-venatorio nazionale.
- 4. Qualora vengano meno i requisiti
previsti per il riconoscimento, il Ministro dell'agricoltura
e delle foreste dispone con decreto la revoca del riconoscimento
stesso.
- 5. Si considerano riconosciute agli
effetti della presente legge la Federazione italiana della caccia
e le associazioni venatorie nazionali (Associazione migratoristi
italiani, Associazione nazionale libera caccia, ARCI-Caccia,
Unione nazionale Enalcaccia pesca e tiro, Ente produttori selvaggina,
Associazione italiana della caccia - Italcaccia) già riconosciute
ed operanti ai sensi dell'articolo 86 del testo unico delle norme
per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia,
approvata con regio decreto 5 giugno 1939, n.1016 (21), come
sostituito dall'articolo 35 della legge 2 agosto 1967, n.799.
- 6. Le associazioni venatorie nazionali
riconosciute sono sottoposte alla vigilanza del Ministro dell'agricoltura
e delle foreste.
-
- (21) Riportato al n.I.
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- 35. Relazione sullo stato di attuazione della legge.
- 1. Al termine dell'annata venatoria
1994-1995 le regioni trasmettono al Ministro dell'agricoltura
e delle foreste e al Ministro dell'ambiente una relazione sull'attuazione
della presente legge.
- 2. Sulla base della relazioni di cui
al comma 1, il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, d'intesa
con il Ministro dell'ambiente, sentita la Conferenza permanente
per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome
di Trento e di Bolzano, presenta al Parlamento una relazione
complessiva sullo stato di attuazione della presente legge.
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-
- 36. Disposizioni transitorie.
- 1. Le aziende faunistico-venatorie
autorizzate dalle regioni ai sensi dell'articolo 36 della legge
27 dicembre 1977, n.968 (22), fino alla naturale scadenza della
concessione sono regolate in base al provvedimento di concessione.
- 2. Su richiesta del concessionario,
le regioni possono trasformare le aziende faunistico-venatorie
di cui al comma 1 in aziende agri-turistico-venatorie.
- 3. Coloro che, alla data di entrata
in vigore della presente legge, detengano richiami vivi appartenenti
a specie non consentite ovvero, se appartenenti a specie consentite,
ne detengano un numero superiore a quello stabilito dalla presente
legge, sono tenuti a farne denuncia all'ente competente.
- 4. In sede di prima attuazione, il
Ministero dell'agricoltura e delle foreste definisce l'indice
di densità venatoria minima di cui all'articolo 14, commi
3 e 4, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge.
- 5. Entro due mesi dalla data di entrata
in vigore della presente legge, con decreto del Ministro dell'agricoltura
e delle foreste sono fissati i termini per l'adozione, da parte
dei soggetti partecipanti al procedimento di programmazione ai
sensi della presente legge, degli atti di rispettiva competenza,
secondo modalità che consentano la piena attuazione della
legge stessa nella stagione venatoria 1994-1995 (23).
- 6. Le regioni adeguano la propria legislazione
ai princìpi ed alle norme stabiliti dalla presente legge
entro e non oltre il 31 luglio 1997 (24).
- 7. Le regioni a statuto speciale e
le province autonome, entro il medesimo termine di cui al comma
6, adeguano la propria legislazione ai princìpi ed alle
norme stabiliti dalla presente legge nei limiti della Costituzione
e dei rispettivi statuti.
-
- (22) Riportata al n.XXII.
- (23) Vedi il D.M. 12 agosto 1992,
riportato al n.XXX.
- (24) Comma così modificato
dall'art.11-bis, D.L. 23 ottobre 1996, n.542, riportato alla
voce Termini di prescrizione e decadenza (Sospensione di). Lo
stesso articolo ha, inoltre, disposto che non sono punibili i
fatti commessi, in violazione delle presenti norme, in data anteriore
a quella di entrata in vigore della legge di conversione del
suddetto decreto-legge.
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- 37. Disposizioni finali.
- 1. è abrogata la legge 27 dicembre
1977, n.968 (22), ed ogni altra disposizione in contrasto con
la presente legge.
- 2. Il limite per la detenzione delle
armi da caccia di cui al sesto comma dell'articolo 10 della legge
18 aprile 1975, n.110 (25), come modificato dall'articolo 1 della
legge 25 marzo 1986, n.85, e dall'articolo 4 della legge 21 febbraio
1990, n.36, è soppresso.
- 3. Ferme restando le disposizioni che
disciplinano l'attività dell'Ente nazionale per la protezione
degli animali, le guardie zoofile volontarie che prestano servizio
presso di esso esercitano la vigilanza sull'applicazione della
presente legge e delle leggi regionali in materia di caccia a
norma dell'articolo 27, comma 1, lettera b).
-
-
- (22) Riportata al n.XXII.
- (25) Riportata alla voce Sicurezza
pubblica.
- >>>
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